Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

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Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.
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