Decreto Criteri Ambientali Minimi – CAM – Sintesi ANIT

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Decreto Criteri Ambientali Minimi – CAM – Sintesi ANIT

Il D.M. 23/06/2022 ha aggiornato le prescrizioni sui Criteri Ambienti Minimi, definite in precedenza nel decreto C.A.M. 11/10/2017, per gli edifici pubblici soggetti a gare d’appalto di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione

Tra i temi presi in considerazione vi sono l’efficienza energetica, il comfort acustico e la sostenibilità dei materiali utilizzati.

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CAM

È obbligatorio considerare i CAM?

L’efficacia dei CAM Edilizia è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dalD.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti nei documenti progettuali e di gara per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

L’unica eccezione riguarda interventi effettuati nelle Zone Territoriali Omogenee «A» e «B» (Decreto Interministeriale 2/04/1968 n. 1444), per interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva di demolizione e ricostruzione di edifici. In questi casi le stazioni appaltanti possono applicare in misura diversa le prescrizioni riguardanti la riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli e l’illuminazione naturale.


Il rispetto dei CAM deve essere accompagnato da una relazione?

Una novità interessante del Decreto 23 giugno 2022 è l’introduzione obbligatoria di una Relazione CAM.
In particolare, la stazione appaltante, negli atti di gara deve prevedere, tra le prestazioni tecniche di cui agli artt. da 14 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 anche una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.

La Relazione CAM, oltre a quanto chiesto nel criterio “2.2.1-Relazione CAM”, include la relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015.


I CAM come affrontano il tema dell’efficienza energetica dell’edificio?

Questo tema è demandato al rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015.

In aggiunta però il paragrafo 2.4.2 Prestazione energetica introduce l’obbligo di garantire adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni tramite una delle seguenti opzioni:

  • la verifica della massa superficiale Ms [kg/m2];
  • la verifica della trasmittanza termica periodica Yie [W/m2K];
  • la verifica di una % minima di ore di comfort adattivo calcolata attraverso la temperatura operante Top [°C].

Oltre al rispetto dei requisiti minimi, ricordiamo che il paragrafo 2.4.1 Diagnosi energetica introduce per alcuni casi l’obbligo di un progetto di fattibilità tecnico economica predisposto sulla base di una diagnosi energetica. Questa diagnosi è elaborata secondo le norme tecniche citate nei CAM e redatta da un esperto in Gestione dell’Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata.


Come viene considerato il tema del comfort acustico?

Il comfort acustico viene preso in considerazione nel capitolo 2.4.11 “prestazioni e comfort acustici”

Il Decreto CAM impone prescrizioni richiamando le norme UNI 11367 (Classificazione acustica) e UNI 11532 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati). In particolare si legge che:

  • I valori dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della norma UNI 11367
  • Le scuole devono soddisfare i requisiti acustici passivi e il comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2
  • I requisiti acustici passivi di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367.
  • L’isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i valori caratterizzati come “prestazione buona” nell’Appendice B della UNI 11367
  • Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori indicati nell’appendice C della UNI 11367 (tempo di riverberazione, STI).

I professionisti incaricati devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità.

I SOCI ANIT possono approfondire il tema con la Guida Acustica edilizia


Come viene affrontato il tema della sostenibilità ambientale dei singoli prodotti/materiali?

Materiali e prodotti devono garantire il raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale di riciclato e alla presenza di sostanze pericolose.

In particolare il capitolo 2.5.7 riguarda nello specifico i materiali per l’isolamento termico e acustico.

Si sottolinea che laddove il materiale utilizzato nell’opera non sia citato nel documento dei CAM non è soggetto a nessuna prescrizione se non quelle generali che riguardano l’intero edificio.


Per approfondire


ANIT RISPONDE è una sezione del sito ANIT dedicata a sintesi e chiarimenti sui temi dell’efficienza energetica e del comfort acustico. I contenuti delle pagine possono subire variazioni a seguito di modifiche nella normativa di riferimento o di segnalazioni dei soci ANIT. Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative e, in particolare per gli aspetti legislativi, è sempre necessario riferirsi anche ai documenti ufficiali.