Leggi e norme

Anit / Leggi e norme / Acustica edilizia

Norme Acustica

I Soci ANIT hanno accesso a numerosi contenuti, corsi ed eventi per formarsi e rimanere aggiornati sui temi dell'isolamento termico e acustico.

Diventa socio
Toscana – Decreto 15328 del 24 ottobre 2017

Approvazione modulistica per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Toscana – DGR 1018 del 25 settembre 2017

Approvazione linee guida per l’effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità.

Tecnico competente in acustica in Puglia

Pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.27 del 20 febbraio 2015 della Regione Puglia il Regolamento regionale n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014.
Il testo del regolamento contiene indicazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali attribuite allo specifico profilo professionale, definendo requisiti e modalità per presentare istanza di iscrizione nell’elenco di competenza provinciale.
Nel regolamento suddetto sono contestualmente indicati i criteri di svolgimento dei percorsi formativi e le modalità del procedimento istruttorio per il riconoscimento del profilo professionale e per la valutazione delle istanze a cura degli uffici provinciali competenti.

Scarica il documento

Calabria – L.R. n° 34/2009 – Art. 24

Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici

  1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa dell’emanazione dello specifico D.P.C.M. che regolamenta in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l’Assessorato all’Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
  1. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell’articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
  1. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  1. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
  1. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell’atto.
  1. L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d’impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.
  1. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.