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Obblighi FER 2026: cosa cambia dal 3 agosto per progettisti e tecnici

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Dal 3 agosto 2026 cambia il campo di applicazione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

Le novità derivano dal recepimento della Direttiva RED III attraverso il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che modifica l’articolo 26 e l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.

Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, mentre le nuove disposizioni si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate a partire dal 3 agosto 2026.

Il nuovo campo di applicazione degli obblighi FER

La principale novità riguarda gli interventi edilizi e impiantistici soggetti alla verifica degli obblighi FER.

Le disposizioni interessano:

  • gli edifici di nuova costruzione;
  • gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo o secondo livello;
  • gli edifici esistenti interessati dalla ristrutturazione dell’impianto termico, quando l’applicazione degli obblighi risulta tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Per questi interventi è previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento, secondo i principi minimi stabiliti dall’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.

Le verifiche richieste in fase progettuale

Tra gli aspetti che progettisti e tecnici devono considerare rientra la potenza minima da fonti rinnovabili, calcolata attraverso la formula:

P = k × S

Il valore di k è pari a:

  • 0,025 per gli edifici esistenti;
  • 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.

Un ulteriore elemento riguarda l’utilizzo diretto dell’energia elettrica. In generale, gli obblighi non possono essere assolti attraverso fonti rinnovabili elettriche destinate esclusivamente ad alimentare dispositivi a effetto Joule.

È prevista un’eccezione per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.

Devono inoltre essere considerate le eventuali esclusioni, come nel caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in grado di coprire integralmente il relativo fabbisogno.

Per gli edifici pubblici sono invece previsti obblighi maggiorati.

Cosa fare quando l’obbligo non è applicabile

Quando il rispetto degli obblighi FER non risulta tecnicamente possibile o economicamente conveniente, la condizione deve essere adeguatamente motivata dal progettista.

La valutazione deve prendere in esame la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Le verifiche devono essere riportate nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005.

La stessa relazione contiene i calcoli utilizzati per verificare il rispetto dell’obbligo, viene impiegata dai Comuni nell’ambito delle attività di controllo e viene trasmessa in copia al GSE per il monitoraggio degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili.

Non cambia solo una percentuale

Dal 3 agosto 2026 non cambia soltanto una percentuale o un parametro di calcolo.

La novità più significativa riguarda l’ampliamento del perimetro degli interventi che devono essere sottoposti a verifica, con conseguenze dirette sull’attività di progettisti e tecnici.

Per supportare i professionisti nell’applicazione delle nuove disposizioni, ANIT ha aggiornato il proprio approfondimento dedicato agli obblighi FER 2026, inserendo nuove casistiche e chiarimenti operativi.

Approfondisci gli obblighi FER 2026:
https://www.anit.it/pubblicazione/obblighi-sulle-fonti-energetiche-rinnovabili/