L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 27/E del 7 settembre. La circolare fornisce importanti chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.L. 16/02/2023, n. 11 (c.d. “Decreto Cessioni crediti”, convertito in legge dalla L. 11/04/2023, n. 38), relative alle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito per i bonus fiscali edilizi e a nuove “remissione in bonis”.
In particolare, la Circolare 27/E si occupa di chiarire i seguenti aspetti:
- deroghe al divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta;
- varianti alla CILAS o titolo edilizio già presentato per ulteriori o diversi interventi trainati e trainanti;
- chiarimenti fiscali legati alla responsabilità solidale del fornitore e del cessionario, alla ripartizione in 10 anni della quota residua di credito non utilizzata e remissione in bonis per comunicazione tardiva all’ADE.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 348/2023 avente ad oggetto “Superbonus – sconto in fattura – errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia delle entrate – sanzioni applicabili alla compensazione del credito – articolo 13 d.lgs. 471 del 1997”.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E che spiega le ultime modifiche normative relative al Superbonus.
Le ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”) riguardano soprattutto l’agevolazione fiscale. Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari (a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo). Il documento di prassi contiene, inoltre, chiarimenti sulla possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022. Infine, spazio allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): il beneficio vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.
Proroga al 30 settembre per le unifamiliari
Il Decreto Cessioni (Dl n.11/2023) ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus Casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Le rate per le spese del 2022 passano da 4 a 10
Il documento di prassi ricorda che, sempre in base a quanto previsto dal Dl n.11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa nuova possibilità, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo, nuovi chiarimenti
Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il Superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.
Leggi la circolare
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento che definisce le modalità per la fruizione dei crediti non ancora utilizzati, derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni per Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, in 10 rate annuali. A partire dal 2 maggio 2023 sarà attiva una nuova funzionalità sul sito web, all’interno della “Piattaforma cessione crediti” per comunicare la scelta per la rateizzazione lunga.
Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni
La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Questo provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, la risposta ad alcuni nuovi interpelli riguardo il Superbonus 110%.
Risposta n. 585 del 9/12/2022
Risposta n. 584 del 9/12/2022
Risposta n. 581 del 5/12/2022
Risposta n. 580 del 1/12/2022
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, la risposta ad alcuni nuovi interpelli riguardo il Superbonus 110%. Oltre a questi segnaliamo anche l’interpello 907-1110 della Direzione Regionale del Veneto.
Risposta n. 547 del 4/11/2022
Risposta n. 545 del 4/11/2022
Interpello 907-1110/2022
Nel mese di settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato da parte la guida al Bonus Facciate.
La Legge di Bilancio 2022 ha esteso la detrazione del Bonus Facciate fino alla data del 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 percento.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90 percento delle spese documentate sostenute nel 2020 e nel 2021, e nella misura del 60 percento delle spese sostenute nel 2022, ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, la risposta ad alcuni nuovi interpelli riguardo il Superbonus 110%.
Circolare n. 33 del 6/10/2022
Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione – pdf (documento sostituito in data 07/10/2022 per errata corrige a pagina 32 nel penultimo e nell’ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo)
Risposta n. 464 del 21/09/2022
Risposta n. 462 del 21/09/2022
Risposta n. 458 del 20/09/2022
L’agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 33/E che fa chiarezza su alcune questioni legate ai bonus edilizi.
La circolare 33/E fornisce chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e precisa ulteriormente in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Inoltre, presenta istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario
Il documento fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora si accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare offre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
Cessione dei crediti ai “correntisti”
La circolare commenta le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione
Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Come rimediare in caso di errori nella comunicazione
La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella PEC dedicata.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, la risposte a un nuovo interpello riguardo il Superbonus 110%
Risposta n. 407 del 4/08/2022
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo il Superbonus 110%.
Risposta n. 384 del 20/07/2022
Risposta n. 380 del 15/07/2022
Risposta n. 376 del 13/07/2022
Risposta n. 375 del 13/07/2022
Risposta n. 369 del 8/07/2022
Risposta n. 351 del 28/06/2022
Risposta n. 342 del 23/06/2022
ASP (Aziende di Servizio alla Persona) e Superbonus. Assenza dei presupposti soggettivi – pdf
Risposta n. 341 del 23/06/2022
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo portale web, la Circolare numero 28 del 25 luglio 2022, interamente dedicata alle agevolazioni in tema di edilizia.
La Circolare 28
Si tratta di una una vera e propria guida alle detrazioni relative agli immobili, nello specifico Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus verde, Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus.
La circolare, inoltre, costituisce una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.
Leggi il documento.
L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (DL 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, la circolare 23/E, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, al tipo di interventi, alle spese ammesse alla detrazione.
La circolare 23/E
La circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, e commenta le più recenti modifiche normative.
Inoltre, si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web la versione aggiornata a giugno 2022 della guida al Superbonus.
L’AdE ha inoltre pubblicato le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus:
Risposta n. 314 del 30/05/2022
Risposta n. 307 del 26/05/2022
Risposta n. 306 del 26/05/2022
Risposta n. 298 del 25/05/2022
Risposta n. 297 del 25/05/2022
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 19/E, che presenta tutte le regole aggiornate per il Superbonus e gli altri bonus edilizi “minori”.
La circolare 19/E
Con questa circolare, “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus edilizi. Tale guida tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi – Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”.
Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi. Tra gli argomenti trattati:
- le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus;
- sulle opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate;
- la cessione o lo sconto, possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 290 del 23/05/2022
Risposta n. 289 del 23/05/2022
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 134 del 21/03/2022
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 61 del 1/02/2022
Risposta n. 59 del 31/01/2022
Risposta n. 57 del 31/01/2022
Risposta n. 56 del 31/01/2022
Risposta n. 53 del 27/01/2022
Risposta n. 40 del 21/01/2022
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 23 del 13/01/2022
Risposta n. 10 del 11/01/2022
Risposta n. 5 del 7/01/2022
Risposta n. 810 del 15/12/2021
Con la circolare n.16/2021, l’Agenzia delle Entrate pubblica le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal DL 157/2021.
La circolare n. 16 fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.
Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata, oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.
Che cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus?
In materia di Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.
La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto Antifrodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.
La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Le novità per gli altri bonus
Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione, che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 809 del 14/12/2021
Risposta n. 807 del 13/12/2021
Risposta n. 806 del 13/12/2021
Risposta n. 804 del 10/12/2021
Risposta n. 795 del 30/11/2021
Risposta n. 791 del 24/11/2021
Risposta n. 784 del 18/11/2021
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 780 del 16/11/2021
Risposta n. 779 del 16/11/2021
Risposta n. 774 del 10/11/2021
Risposta n. 765 del 9/11/2021
Risposta n. 764 del 8/11/2021
Risposta n. 709 del 15/10/2021
Risposta n. 706 del 14/10/2021
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%
Risposta n. 697 del 11/10/2021
Risposta n. 685 del 7/10/2021
Risposta n. 684 del 7/10/2021
Risposta n. 680 del 7/10/2021
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 498 del 21/07/2021
Risposta n. 494 del 20/07/2021
Risposta n. 488 del 20/07/2021
Risposta n. 464 del 7/07/2021
Risposta n. 461 del 7/07/2021
Risposta n. 455 del 5/07/2021
Risposta n. 453 del 1/07/2021
Risposta n. 448 del 25/06/2021
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.7 del 25 giugno 2021 che riporta approfondimenti sul Superbonus e su tutti gli altri bonus sugli immobili.
La circolare raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.
Di seguito, lo stralcio di interesse relativo a bonus casa, bonus facciate, ecobonus e superbonus:
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 423 del 22/06/2021
Risposta n. 410 del 16/06/2021
Risposta n. 397 del 9/06/2021
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposte agli interpelli sul superbonus:
Risposta n. 252 del 14/04/2021
Risposta n. 251 del 14/04/2021
Risposta n. 250 del 14/04/2021
Risposta n. 249 del 14/04/2021
Risposta n. 248 del 14/04/2021
Risposta n. 247 del 14/04/2021
Risposta n. 242 del 13/04/2021
Risposta n. 240 del 13/04/2021
Risposta n. 239 del 13/04/2021
Risposta n. 231 del 9/04/2021
Risposta n. 210 del 25/03/2021
Risposta n. 204 del 24/03/2021
Risposta n. 198 del 22/03/2021
Risposta n. 196 del 18/03/2021
Risposta n. 175 del 16/03/2021
L’agenzia delle entrate ha anche recentemente pubblicato sul suo portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposte agli interpelli sul superbonus:
Risposta n. 122 del 22/02/2021
Risposta n. 121 del 22/02/2021
Risposta n. 116 del 16/02/2021
Risposta n. 115 del 16/02/2021
Risposta n. 114 del 16/02/2021
Risposta n. 94 del 8/02/2021
Risposta n. 91 del 8/02/2021
Risposta n. 90 del 8/02/2021
Risposta n. 88 del 8/02/2021
Risposta n. 87 del 8/02/2021
Risposta n. 68 del 1/02/2021
Risposta n. 65 del 28/01/2021
Risposta n. 64 del 28/01/2021
Risposta n. 63 del 28/01/2021
Risposta n. 62 del 28/01/2021
Risposta n. 61 del 28/01/2021
Risposta n. 60 del 28/01/2021
Risposta n. 58 del 27/01/2021
Risposta n. 43 del 18/01/2021
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 5 febbraio 2021 la versione aggiornata della guida al Superbonus 110%.
All’interno della guida superbonus, sono presenti le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021: dalla proroga temporale alle nuove regole in merito a lavori e soggetti beneficiari.
La guida ha anche definito come “intervento trainato”, quello relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche e le modalità di accesso per il proprietario unico.
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul suo portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 24 del 8/01/2021
Risposta n. 21 del 8/01/2021
Risposta n. 17 del 7/01/2021
Risposta n. 16 del 7/01/2021
Risposta n. 15 del 7/01/2021
Risposta n. 14 del 7/01/2021
Risposta n. 9 del 5/01/2021
Pubblicata la nuova circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di assistenza fiscale (CAF), dopo la Circolare n. 24/E e le molte risposte agli interpelli già pubblicate.
Con la circolare 30/E, infatti, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Bonus 110%.
Il documento di prassi, inoltre, spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal decreto legge n.104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche il 28 dicembre 2020 la Risoluzione n.83 con oggetto: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul suo portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
(altro…)L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul suo portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Superbonus 110%.
Risposta n. 538 del 9/11/2020
Risposta n. 523 del 4/11/2020
Risposta n. 521 del 3/11/2020
Risposta n. 500 del 27/10/2020
Risposta n. 499 del 27/10/2020
il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha risposto a delle FAQ sul Superbonus 110%.
Nell’audizione al Senato del 18 novembre sul tema del Superbonus, articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito ad alcune questioni emerse durante le diverse audizioni in materia di Superbonus, innanzi alla Commissione competente.
Si tratta di questioni che riguardano aspetti non esclusivamente fiscali ma anche risposte a richieste di semplificazione.
L’agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul suo portale web, le risposte ad alcuni interpelli riguardo al Bonus Facciate.
Risposta n. 296
In presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini del Bonus Facciate e, fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, il bonus spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada.
Risposta n. 319
In risposta ad una azienda produttrice di materiali e sistemi innovativi di decorazione per esterni, l’agenzia delle entrate fa sapere che gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale web le risposte alle istanze di interpello sull’applicazione del Superbonus 110 introdotto dal DL Rilancio, nello specifico:
Risposta n. 325 del 9/09/2020 Superbonus
Detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd.case antisismiche – Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020,n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 326 del 9/09/2020 Superbonus
Interventi realizzati su “unità collabenti” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 327 del 9/09/2020 Superbonus
Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 328 del 9/09/2020 Superbonus
Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta n. 329 del 9/09/2020 Superbonus
articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio
Inoltre, nell’area tematica dedicata al Superbonus sono disponibili i documenti finora pubblicati e una prima raccolta di FAQ
8 AGOSTO 2020
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo portale web, sia il Provvedimento del Direttore sulle modalità attuative per la cessione del credito e lo sconto in fattura che la Circolare 24/E di chiarimenti generali di applicazione.
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Prot. n. 283847/2020
Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
CIRCOLARE N. 24 /E
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Per maggiori informazioni collegarsi a:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
Per maggiori informazioni sul provvedimento del Bonus 110%:
Lo scorso 11 giugno l’Agenzia delle Entrate ha risposto agli interpelli n. 182 e 179. Nello specifico, l’interpello 182 chiedeva chiarimenti su come individuare e attestare le zone urbanistiche A e B in comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e se fosse possibile usufruire ugualmente della detrazione con una attestazione da parte di un tecnico iscritto all’Ordine. L’Agenzia fa sapere che, indipendentemente dalla loro denominazione, possono usufruire del bonus facciate gli edifici situati in zone che siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B. L’assimilazione deve però risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
Nell’interpello 179 l’istante pone i seguenti quesiti:
- se tra le tipologie di edifici interessati rientrano sia quelli residenziali che non;
- se tra le tipologie di contribuenti soggetti all’imposta sul reddito sono comprese le persone giuridiche;
- se le spese per la realizzazione dell’isolamento termico degli edifici rientrino tra quelle detraibili.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti con redditi assoggettati esclusivamente a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
- Rientrano tra i destinatari dell’agevolazione i seguenti soggetti:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti,società di persone, società di capitali).
L’Agenzia delle Entrate spiega anche che per gli interventi che si sovrappongono a quelli di riqualificazione energetica dell’ecobonus ci si può avvalere di un’unica agevolazione, provvedendo agli adempimenti previsti dal DM 26/06/2015 “Requisiti minimi”.
Scarica la risposta all’interpello n.182
Scarica la risposta all’interpello n.179
Dallo scorso 12 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono online le guide aggiornate sui bonus per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Di seguito i link per il download delle singole Guide:
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
Con la Circolare 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto anche nel caso in cui avvengano in un secondo tempo o senza gli interventi di riqualificazione energetica.
Scarica la Circolare