Con l’art. 121 del Decreto Rilancio è possibile fruire dello sconto o della cessione del credito per tutte le forme di detrazioni fiscali esistenti (dal 50% al 110%).

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L’Agenzia delle Entrate nella risposta n.126 dell’8 maggio 2020, all’interpello di una società che realizza interventi finalizzati sia alla riqualificazione energetica sia alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali, agevolati quindi con l’Ecobonus e con la detrazione cumulata Eco+Sismabonus, chiarisce che: la cessione del credito può essere perfezionata integralmente o parzialmente sia a partire dalla data in cui il credito diventa disponibile, sia di anno in anno e, inoltre, può avvenire in più fasi temporalmente distinte.  

Scarica la risposta n.126 

Rispetto al chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla validità della cessione del credito per lavori presso condomini rientranti nella categoria Ecobonus 50%, Fiscooggi (Rivista on-line dell’Agenzia delle Entrate) risponde che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica è sempre possibile cedere un credito pari alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Solo i condòmini che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. E’ invece esclusa, per tutti, la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
Link news: https://www.fiscooggi.it/posta/cessione-credito-lavori-condominiali

Per approfondire i provvedimenti incentivanti 2020 scarica la Guida ANIT dal link

Ricordiamo che lo scorso 31 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole della cessione del credito ai fornitori da accettare sotto forma di “sconto” così come descritto nell’art. 10 del “Decreto Crescita”. Il documento emanato definisce le “Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Documento dell’Agenzia delle Entrate

Sono state recentemente pubblicate le risposte le risposte dell’Agenzia delle Entrate a specifici interpelli del mese di giugno 2019:

– Fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente (Articoli 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e 16-bis del TUIR).
Risposta 210

– Spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito. Articolo 1, commi da 344 a 347, della legge finanziaria 2007. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.
Risposta 213

– Lastrico solare interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 16-bis del TUIR).
Risposta 219

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 19 aprile un provvedimento che stabilisce le modalità per utilizzare il credito d’imposta relativo agli interventi di riqualificazione energetica.
Il provvedimento ha per oggetto le modalità di cessione del credito introdotta dall’Articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, Prot. 108572 e il Provvedimento 28 agosto 2017, Prot. 165110.
Vai alla pagina dedicata al tema del sito ANIT

Informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/2019, ha precisato che la mancata o tardiva trasmissione a Enea delle informazioni riguardanti gli interventi edilizi che consentono un risparmio energetico – obbligatoria per legge – non pregiudica l’ottenimento della detrazione fiscale del 50% del bonus casa.
Scarica il Comunicato

Con la risposta 61/2018, il Fisco ha ricordato che, in base alla Legge di Bilancio per il 2018, in tutti gli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici condominiali, si può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempre che collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Deve trattarsi sempre di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Sulla base delle stesse argomentazioni con la risposta 56/2018 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la cessione del credito corrispondente all’Ecobonus non è consentita da padre in figlio. La normativa, infatti, ammette la cessione solo nei confronti dei soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Scarica la risposta n. 56
Scarica la risposta n. 61

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato a ottobre 2018 la nuova guida per le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. La guida aggiorna la precedente versione di settembre 2017 e fa il punto sull’attuale quadro in tema di eco bonus.
Secondo quanto riportato, l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore, rientra tra gli interventi agevolati al 65% solo se effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli stessi impianti. Sono inoltre necessari requisiti tecnici di alta efficienza.
L’Agenzia delle Entrate spiega inoltre che se non viene sostituita la caldaia, si può comunque usufruire della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazione come intervento di risparmio energetico.
Scarica la nuova Guida dell’Agenzia

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche. Con un documento di prassi, l’Agenzia risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l’emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. Tra le novità, la possibilità di cedere il credito nell’ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori nonché a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto anche se non hanno eseguito lavori che danno diritto a detrazioni cedibili.

Ok a Consorzi, Reti di imprese e subappaltatori “collegati” – Se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere “passato” anche direttamente al Consorzio o alla Rete. A questo proposito la circolare di oggi ribadisce il divieto di cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie, che vale anche se fanno parte del Consorzio o della Rete. Il credito può essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che – pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili – rientrano nello stesso contratto di appalto.

Eco e sismabonus, stessi limiti per la cessione – Il documento di oggi spiega che i chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare n. 11/E di maggio scorso relativamente all’ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Infine, nel ribadire che il credito può essere ceduto a soggetti privati “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione, la circolare precisa che questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.
Scarica la Circolare

Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le nuove versioni (aggiornate al 12 e al 22 settembre 2017) della Guide “Le agevolazioni per il risparmio energetico” e “Ristrutturazioni edilizie”. Le revisioni sono successive alle novità previste in materia di ecobonus dal “Decreto conti pubblici” (Dl 50/2017) e nello specifico alle ipotesi in cui il contribuente può optare per la cessione del credito.
E’ inoltre operativo  il portale on-line di ENEA per ottenere le detrazioni del 70% e 75% per i condomini.
Scarica la Guida Risparmio energetico
Scarica la Guida Ristrutturazioni edilizie

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