Un aspetto fondamentale nella progettazione di un edificio, nuovo o da riqualificare, è il controllo termo igrometrico delle strutture nei confronti dell’umidità presente nell’ambiente.
Il DM 26/06/2015 infatti colloca le verifiche di condensazione interstiziale e rischio di muffa tra quelle “comuni a tutti gli ambiti di applicazione” quindi obbligatorie sempre, qualunque intervento si vada ad eseguire su un edificio.

Facciamo il punto
Proponiamo di seguito una sintesi su questo tema alla luce del recente chiarimento ministeriale introdotto con la FAQ 3.11 di dicembre 2018. L’obiettivo è ricordare cosa dice la legge, capire come cambia la verifica sul rischio di condensazione interstiziale e analizzare la situazione dei vari regolamenti regionali.
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Le richieste di Legge
Il DM 26/06/2015, All.1 Art. 2.3 comma 2 prescrive quanto segue:

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:

  • di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
  • di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.”

La FAQ 3.11
Il 18 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di FAQ (la terza) sul DM 26/06/2015. Tra queste la FAQ 3.11 riporta quanto segue:

“Per la verifica della condensa interstiziale si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788). Si ritiene che la condensazione interstiziale possa considerarsi assente quando siano soddisfatte le condizioni poste dalla norma, ovvero la quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale. Tale norma definisce infatti la quantità ammissibile di condensa presente in un elemento al termine del periodo di condensazione. Lo stesso paragrafo specifica anche che tutta la condensa formatasi all’interno di un elemento deve sempre evaporare completamente alla fine di un ciclo annuale.”

Condensa massima ammissibile
In altre parole, “assenza di condensazione” non significa che la struttura deve essere asciutta in ogni momento, ma si può applicare il concetto di “quantità massima ammissibile” come definito dall’appendice nazionale della norma UNI EN ISO 13788, ovvero:

  • la condensa non deve mai superare i 500g/m2
  • tutta la condensa deve rievaporare nell’arco dell’anno.

Secondo la FAQ quindi con il rispetto di queste condizioni la verifica può considerarsi positiva nonostante la presenza di condensa.
A nostro avviso il chiarimento va nella direzione corretta, ovvero suggerisce di applicare le logiche descritte nella norma tecnica di riferimento in quanto rappresentativa dello stato dell’arte sull’argomento.
La FAQ però non si sostituisce alla legge, ma ne rappresenta un chiarimento autorevole. Per sgombrare ogni dubbio ci auspichiamo che il testo della FAQ possa essere inglobato nella prossima revisione del decreto ministeriale.

In quali Regioni si applica la FAQ 3.11
La FAQ ministeriale punta a chiarire un aspetto del DM 26/06/2015. Quindi si applica in tutte le regioni d’Italia che non hanno regolamenti autonomi in tema di tema di efficienza energetica degli edifici e in cui quindi sono in vigore i “Requisiti minimi” nazionali. Per le regioni o province in cui si applicano regolamenti autonomi il quadro è più variegato, di seguito una sintesi:

  • Lombardia: condensa interstiziale già accettata dai regolamenti regionali. Infatti già da gennaio 2017 in Lombardia la verifica igrotermica sulle strutture opache prevede il controllo della condensazione interstiziale e l’accettazione della quantità massima rievaporabile anziché l’assenza di condensazione. Quindi la FAQ 3.11 non introduce nulla di nuovo rispetto alle indicazioni regionali lombarde.
  • Emilia Romagnain attesa di un recepimento ufficiale. Di solito le FAQ ministeriali vengono recepite anche dalle FAQ regionali per adeguare l’applicazione della DGR 967/2015 e della DGR 1275/2015.
  • Trento: si applica la FAQ 3.11. Infatti il regolamento provinciale aggiornato dalla DGP 162/2016 (in vigore da aprile 2016) riporta che “per quanto non espressamente previsto, si rimanda al DM 26/06/2015”(All. A Punto 8, All. A bis Punto 4 e All. A ter Punto 3). Visto che non vengono citate indicazioni speciali sulle verifiche di condensazione nella delibera provinciale, scattano le indicazioni nazionali comprensive delle ultime FAQ.
  • Valle d’Aosta: in attesa di un recepimento ufficiale. Di solito le FAQ ministeriali vengono recepite anche a livello locale. Le indicazioni vengono solitamente introdotte con l’aggiornamento del “Vademecum per l’efficienza energetica degli edifici” dedicato alle modalità di applicazione dei requisiti minimi.
  • Bolzanocondensa interstiziale già accettata dai regolamenti provinciali. Infatti la provincia autonoma richiede le verifiche igrotermiche nel rispetto delle norme UNI EN ISO 13788 o UNI EN 15026, ovvero accettando un’analisi della condensa massima rievaporabile sia con metodo di Glaser che con simulazione dinamica.

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Come calcolare la condensa interstiziale
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L’ultima versione di PAN è aggiornata con le indicazioni della FAQ 3.11 per il calcolo della condensazione massima ammissibile.

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