Il tanto atteso Decreto Legge N. 34 /2020 chiamato DL rilancio è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e riporta 266 articoli, in cui si entra nel merito di centinaia di argomenti diversi.

La prima considerazione porta a chiedersi se discutere di tanti aspetti importanti della vita del Paese non abbia creato un po’ di confusione e non abbia portato a perdersi qualche dettaglio, a volte magari importante e necessario.

Gli art. 119 e 121 riguardano le opportunità per gli interventi di efficientamento energetico. Queste comprendono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 e l’allargamento della validità del provvedimento della cessione del credito e dello sconto in fattura a quasi tutti i bonus fiscali per interventi nel settore edile.

Dato il titolo del decreto ci si aspettava che i provvedimenti previsti potessero portare ad una ripresa del settore delle costruzioni. Sicuramente i testi degli articoli sono stati discussi e elaborati più volte ma, da associazione tecnica, la nostra lettura ci ha fatto soffermare sull’effettiva fattibilità degli interventi e, ahimè, abbiamo osservato che forse veramente ci si è persi per strada alcuni aspetti importanti. Per questo motivo riteniamo che presentare il provvedimento, come è oggi, come un sicuro rilancio delle ristrutturazioni e riqualificazioni degli edifici sia decisamente fuorviante.

Siamo pienamente convinti che un’opportunità di questo tipo dovrebbe essere fornita solo a interventi di notevoli dimensioni, che possano garantire un risparmio energetico e una riduzione dei consumi e delle emissioni importanti di aiuto alla politica energetico-ambientale del Paese, in ottica anche degli obiettivi ambientali fissati al 2030. Tuttavia ci si chiede anche se il provvedimento nasce per essere sfruttato pienamente per tutti gli interventi ivi previsti o solo come un messaggio politico per i non addetti ai lavori.

Parlare di efficienza energetica e sostenibilità non può prescindere dal garantire un risultato reale legato alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Questo significa dover entrare nel merito di indicatori tecnici validi e normati, anche se a volte non di facile comprensione per tutti.  Inoltre porre gli stessi obiettivi e requisiti per tutte le tipologie di intervento previste è sicuramente più semplice, ma spesso non corretto e sostenibile.

E’ un peccato che criticità applicative possano rendere meno efficace un provvedimento che avrebbe le potenzialità per essere importante per il nostro settore.

In questi mesi gli esperti di efficienza energetica in edilizia al Governo si sono moltiplicati, per cui pare che i tecnici non siano più necessari. Non sto parlando tanto della nostra associazione,  che  pur si occupa di questo settore dal 1984, ma anche di altri enti e soggetti, anche interni alle istituzioni, che conoscono il tema, sanno come funziona un edificio esistente, conoscono le tecnologie e i materiali, sanno come fare una valutazione della sostenibilità ambientale, sanno come si fanno i calcoli energetici e la classificazione energetica tanto citata come documento ufficiale andrebbe asseverato dai professionisti.

Ma qualcuno tiene conto del fatto che non è possibile eseguire un APE come previsto dal decreto per l’intero edificio, e quindi dovrò verificare il doppio cambio di classe per ogni unità immobiliare? E nelle regioni con classificazione differente come si deve comportare un tecnico?

E’ altresì risaputo da chi lavora sull’argomento che l’efficienza energetica dell’involucro edilizio non viene pienamente valorizzata nella classe energetica, tanto è che viene richiesto di indicare nel certificato anche il livello di prestazione dell’involucro come classe di qualità. Per questo motivo richiedere un salto di due classi per interventi sull’involucro risulta particolarmente penalizzante.

Restando sulle strutture, è altresì comprensibile che la sostenibilità ambientale di un edificio o di un intervento di riqualificazione non si possa imputare puramente alle caratteristiche dei soli materiali isolanti. Un decreto molto complesso come quello dei CAM, criteri ambientali minimi attualmente previsti per gli appalti pubblici, non dovrebbe essere introdotto in maniera furtiva e parziale in un provvedimento che dovrebbe essere di rilancio dell’edilizia.

Pur ritenendo certamente importante un cambio generalizzato verso l’uso di fonti energetiche rinnovabili, non consideriamo sostenibile incentivare al 110% l’installazione di impianti super performanti su edifici totalmente scadenti dal punto di vista dell’involucro. Se uno degli obiettivi è il rilancio dell’edilizia, gli interventi sul fabbricato non dovrebbero essere quelli più penalizzati.

Non vogliamo essere negativi, ma tutti i paletti introdotti per gli interventi sull’involucro edilizio portano alla domanda del titolo: UN’OPPORTUNITA’ O UNO SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE?

Siamo convinti che possa essere una grande opportunità. Ad oggi l’art. 119 manca di decreti e provvedimenti per l’attuazione, quindi ANIT proporrà al legislatore le modifiche che ritiene possano essere di aiuto alla corretta applicazione dal punto di vista tecnico, in un’ottica totalmente costruttiva e positiva per fornire al provvedimento risultati, sia per un rilancio del settore, sia per una riduzione effettiva di consumi energetici e emissioni inquinanti.

Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 34: “Decreto rilancio”, che introduce un incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Il Decreto Legge è entrato in vigore alla data di pubblicazione, tuttavia dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, cosa che potrà comportare modifiche e integrazioni.

Proponiamo qualche prima considerazione su alcuni aspetti del testo attuale.

Agli art. 119 e 121 viene introdotto l’incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

  • L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
  • Sarà ripartito in 5 quote annuali e sarà possibile usufruire della cessione del credito
  • Potranno accedervi solo alcune categorie di soggetti, tra le quali i condomini
  • Gli interventi realizzati dovranno determinare un salto di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta

Tra gli interventi incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali e orizzontali. L’intervento deve avere con un’incidenza superiore al 25 % della superficie totale disperdente lorda e deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i Criteri Ambientali Minimi (DM 11/10/2017). Per questo incentivo è previsto un massimo complessivo di spesa di € 60.000 per ogni unità immobiliare.

Attualmente l’applicabilità del decreto comporta però vari dubbi interpretativi. Tra i tanti, come valutare correttamente il salto di due classi energetiche per i condomini. Aspetto particolarmente critico se si considera che per i professionisti che rilasciano “asseverazioni infedeli” sono previste sanzioni da € 2.000 a € 15.000.

Il provvedimento del Super ecobonus prevede l’accesso al 110% anche ad altri interventi purché combinati con quelli riportati nell’art. 119 comma 1 e 4

Infine l’art. 121 per le spese 2020 e 2021 allarga gli ambiti di applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura e inserisce, sempre come soggetti concessionari del credito, anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

L’applicazione di questi articoli del Decreto Legge è subordinata all’uscita di alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico.

Nei prossimi giorni approfondiremo le opportunità e criticità tecniche del “Bonus 110%” con documenti ad hoc, eventi online e, in futuro, eventi dal vivo.

Vi segnaliamo che:

  • Potete scaricare i testi di legge coordinati A QUESTO LINK
  • Abbiamo in programma un webinar in diretta streaming il 3 giugno alle 15.00. Potete iscrivervi A QUESTO LINK
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