Dal 1 febbraio 2023, è online il portale 2023 aggiornato di ENEA bonusfiscali.enea.it per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2022 e 2023, che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa.

Il termine di 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 1° febbraio 2023.

Devono essere inviati all’ENEA attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente e quelli degli interventi di bonus facciate relativi solo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 che comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco.

Attraverso la sezione Bonus Casa, invece, devono essere inviati i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

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Abbiamo aggiornato le due Guide ANIT sull’Ecobonus e il Bonus Facciate. I nuovi documenti propongono una sintesi sulle detrazioni con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

GUIDA ANIT – Ecobonus

L’Ecobonus è uno strumento di detrazione che promuove gli interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Si articola in molte casistiche che vanno dalla riqualificazione globale dell’edificio a interventi minori sull’involucro o sugli impianti.

La nuova Legge di Bilancio ha confermato l’aliquota di detrazione (50-65%) per le spese sostenute fino al 31/12/2024.

Ricordiamo che la detrazione può salire 70, 75, 80 o 85% per gli interventi sui condomini e abbinati a misure antisismiche.

GUIDA ANIT – Bonus Facciate

Il Bonus Facciate, invece, è una detrazione dedicata agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, pulitura o tinteggiatura, rinnovo e il consolidamento della facciata esterna e coibentazione delle superfici opache della facciata esterna.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato il Bonus Facciate per le spese sostenute fino al 31/12/2022, portando però l’aliquota dal 90% al 60%.

Scarica le guide aggiornate (riservate ai Soci ANIT).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.7 del 25 giugno 2021 che riporta approfondimenti sul Superbonus e su tutti gli altri bonus sugli immobili.

La circolare raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020. 

Di seguito, lo stralcio di interesse relativo a bonus casa, bonus facciate, ecobonus e superbonus:

Pubblicata una nuova versione della Guida ANIT – Ecobonus aggiornata al 22 marzo 2021. La Guida analizza le regole per accedere all’Ecobonus con tutte le novità introdotte nel 2020.

La nuova Guida ANIT – Ecobonus ostituisce la precedente “Guida ANIT alle detrazioni” ed è interamente dedicata allo strumento “Ecobonus” e agli interventi per la riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente.


Rispetto alla precedente edizione abbiamo analizzato il DL 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, il decreto requisiti Ecobonus
(Decreto interministeriale 6/8/2020) e la Legge 30 dicembre 2020 n. 145 (Legge di Bilancio 2021).

Scarica la guida aggiornata

Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA ha pubblicato le versioni aggiornate dei vademecum utili per chi intende usufruire delle detrazioni fiscali Ecobonus per abitazioni e condominii.

I vademecum Ecobonus sono stati aggiornati in accordo con il quadro normativo recente, tra cui l’entrata in vigore del DM “Requisiti” 6 agosto 2020 che definisce “i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

Scarica i vademecum 

Scarica il rapporto

Finalmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, i due decreti tanto attesi di attuazione definitiva del provvedimento Bonus 110% previsto nel DL rilancio.

(altro…)

L’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha esteso il beneficio delle detrazioni di Ecobonus e Sismabonus anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

I due regimi, inoltre, possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

Con questa Risoluzione l’Agenzia delle Entrate si allinea al parere che era stato già espresso a riguardo dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 29164 del 12 novembre 2019)  in contrasto con le precedenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate stessa (risoluzioni nn. 303 e 340 del 2008 ) che avevano circoscritto l’applicabilità delle detrazioni escludendo le società di costruzione e ristrutturazione.

Scarica la risoluzione

Pubblicata sul sito di ENEA la “nota di chiarimento” sui materiali isolanti da impiegare ai fini dell’accesso alle detrazioni dell’Eco Bonus. La nota riassume le attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti: marcatura CE con materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o ETA, certificazioni realizzate da laboratori accreditati in accordo con regole e norme degli organismi di normazione.

NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI_101220

Sito ENEA

L’Agenzia delle Entrate nella risposta n.126 dell’8 maggio 2020, all’interpello di una società che realizza interventi finalizzati sia alla riqualificazione energetica sia alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali, agevolati quindi con l’Ecobonus e con la detrazione cumulata Eco+Sismabonus, chiarisce che: la cessione del credito può essere perfezionata integralmente o parzialmente sia a partire dalla data in cui il credito diventa disponibile, sia di anno in anno e, inoltre, può avvenire in più fasi temporalmente distinte.  

Scarica la risposta n.126 

Riepilogo dei siti web per l’invio della documentazione relativa ai lavori conclusi nel 2020 che sono disponibili dal 25 marzo:
– https://ecobonus2020.enea.it: attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica e per il c.d. “Bonus facciate”;
– https://bonuscasa2020.enea.it: da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’01/01/2020 e il 25/03/2020, i 90 giorni utili per inserire la pratica avranno decorso a partire dal 25 marzo 2020.

Rispetto al chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla validità della cessione del credito per lavori presso condomini rientranti nella categoria Ecobonus 50%, Fiscooggi (Rivista on-line dell’Agenzia delle Entrate) risponde che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica è sempre possibile cedere un credito pari alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Solo i condòmini che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. E’ invece esclusa, per tutti, la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
Link news: https://www.fiscooggi.it/posta/cessione-credito-lavori-condominiali

Per approfondire i provvedimenti incentivanti 2020 scarica la Guida ANIT dal link

Ricordiamo che lo scorso 31 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole della cessione del credito ai fornitori da accettare sotto forma di “sconto” così come descritto nell’art. 10 del “Decreto Crescita”. Il documento emanato definisce le “Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Documento dell’Agenzia delle Entrate

Sono state recentemente pubblicate le risposte le risposte dell’Agenzia delle Entrate a specifici interpelli del mese di giugno 2019:

– Fruizione delle agevolazioni per riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quello preesistente (Articoli 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e 16-bis del TUIR).
Risposta 210

– Spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito. Articolo 1, commi da 344 a 347, della legge finanziaria 2007. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.
Risposta 213

– Lastrico solare interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 16-bis del TUIR).
Risposta 219

Con la risposta 61/2018, il Fisco ha ricordato che, in base alla Legge di Bilancio per il 2018, in tutti gli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici condominiali, si può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempre che collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Deve trattarsi sempre di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Sulla base delle stesse argomentazioni con la risposta 56/2018 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la cessione del credito corrispondente all’Ecobonus non è consentita da padre in figlio. La normativa, infatti, ammette la cessione solo nei confronti dei soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Scarica la risposta n. 56
Scarica la risposta n. 61

È stato pubblicato nella G.U. del 11/09/2018, n. 211, il Decreto del MISE che disciplina procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali relative a spese sostenute per interventi di efficienza energetica. L’ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora un programma di controlli a campione sulle istanze presentate ( nel limite massimo dello 0,5% delle istanze) in relazione agli interventi di cui all’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.Si tratta di una verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, ma anche controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato da svolgersi annualmente.
Scarica il testo del Decreto 11 maggio 2018

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche. Con un documento di prassi, l’Agenzia risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l’emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. Tra le novità, la possibilità di cedere il credito nell’ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori nonché a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto anche se non hanno eseguito lavori che danno diritto a detrazioni cedibili.

Ok a Consorzi, Reti di imprese e subappaltatori “collegati” – Se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere “passato” anche direttamente al Consorzio o alla Rete. A questo proposito la circolare di oggi ribadisce il divieto di cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie, che vale anche se fanno parte del Consorzio o della Rete. Il credito può essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che – pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili – rientrano nello stesso contratto di appalto.

Eco e sismabonus, stessi limiti per la cessione – Il documento di oggi spiega che i chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare n. 11/E di maggio scorso relativamente all’ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Infine, nel ribadire che il credito può essere ceduto a soggetti privati “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione, la circolare precisa che questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.
Scarica la Circolare

Con la Legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016, ai commi 2 e 3, si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La proroga sale a 5 anni, fino al 31/12/2021, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio.  Inoltre, in questi casi, la percentuale di detrazione è aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 e asseverata con l’Attestato di prestazione energetica.
Testo della Legge di Bilancio
Stralcio articoli Legge di Bilancio

Con la Legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016, ai commi 2 e 3, si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La proroga sale a 5 anni, fino al 31/12/2021, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio.  Inoltre, in questi casi, la percentuale di detrazione è aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 e asseverata con l’Attestato di prestazione energetica.
Testo della Legge di Bilancio
Stralcio articoli Legge di Bilancio

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