Abbiamo parlato spesso di ponti termici, sottolineando l’importanza di analizzarli accuratamente in fase progettuale. In questo breve articolo rispondiamo ad alcune domande frequenti per ricordare perché non si può prescindere da un’analisi agli elementi finiti.

Se vuoi approfondire questo tema, ti segnaliamo il nostro prossimo corso “Simulazione dei ponti termici agli elementi finiti” (le iscrizioni si chiudono a breve).

Ponti termici: domande frequenti

Cosa succede se non calcolo i ponti termici?

Omettere l’analisi dei ponti termici è un errore grave che porta al mancato rispetto della legge. Infatti, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti oggetto di intervento, le regole obbligatorie dettate dai “Requisiti minimi” prevedono il controllo di numerosi parametri legati all’analisi dei ponti termici. Tra questi, ad esempio, troviamo la verifica degli indici EP, del coefficiente H’t, della trasmittanza media Um e del rischio di formazione di muffa.
Quindi analizzare, studiare e ottimizzare i ponti termici non è solo un modo per migliorare il progetto, ma è anche un’operazione obbligatoria necessaria al superamento delle verifiche di legge.

Quali sono i vantaggi di un calcolo agli elementi finiti?

Un’analisi agli elementi finiti, se comparata all’uso di modelli semplificati o a schemi precompilati, ha sostanzialmente 3 vantaggi:

  1. consente di analizzare la configurazione reale (o comunque verosimile) del nodo e non uno schema generico della tipologia di ponte termico;
  2. consente di “fotografare” il problema anche dal punto di vista del rischio igrotermico, e non solo del peso energetico del nodo;
  3. consente un calcolo più preciso, con un contenimento dell’errore entro il 5%, e non fino al 20% come per gli altri metodi.
    Quindi se si prende dimestichezza con un software agli elementi finiti, il tempo dedicato all’analisi porta a un risultato senz’altro migliore e più completo.

Una volta analizzato un ponte termico, come faccio a capire se è corretto?

Un ponte termico è un elemento che genera sempre uno squilibrio nella dispersione energetica di un edificio. Per capire se un ponte termico è corretto, è necessario verificare se tale squilibrio incide in maniera leggera o pesante. Bisogna quindi controllare il coefficiente Ψ e la distribuzione delle temperature sulla superficie interna del nodo: se il valore di Ψ è vicino a 0 e se le temperature interne sono superiori alla soglia di rischio muffa, possiamo dire che il ponte termico è corretto.

Quali informazioni devo inserire nella scheda di un ponte termico?

Una scheda di un ponte termico per essere completa deve riportare:

  • lo schema geometrico del ponte termico;
  • le informazioni sui materiali nel nodo;
  • le informazioni sulle condizioni al contorno;
  • il calcolo del coefficiente Ψ;
  • il calcolo del rischio muffa.

Grazie a queste informazioni, infatti, è possibile ricostruire le condizioni al contorno utilizzate nel calcolo e verificare i risultati ottenuti sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del rischio igrotermico.

Vorrei capire come analizzare un ponte termico a regola d’arte, avete consigli?

Alla pagina “Esempi di calcolo” del nostro sito, puoi trovare diversi casi di studio analizzati agli elementi finiti e commentati.

Per l’analisi dei ponti termici proponiamo il software IRIS, il nostro strumento di calcolo agli elementi finiti disponibile in versione di prova per 30 giorni e utilizzabile per i Soci ANIT per tutto il periodo di associazione (scopri di più).

Infine, se vuoi approfondire e confrontarti con i nostri esperti ti segnaliamo il corso online in diretta dal titolo “Simulazione dei ponti termici agli elementi finiti”.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato alcune FAQ sul Decreto Costi massimi – DM 14 febbraio 2022, recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”. Tali FAQ sono state pubblicate e sono consultabili sul sito ENEA dedicato agli incentivi fiscali per efficienza energetica.

Il DM 14 febbraio 2022 entra in vigore a partire dal 15 aprile e provvede all’aggiornamento dei massimali dei prezzi di materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali. I parametri da rispettare e le nuove indicazioni procedurali per le verifica di congruità dei prezzi, riportati nel decreto e nelle FAQ, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto (dal 16 aprile).

A breve pubblicheremo uno schema di sintesi dei nuovi obblighi e delle modalità di verifica.

Leggi le FAQ

il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha risposto a delle FAQ sul Superbonus 110%.

Nell’audizione al Senato del 18 novembre sul tema del Superbonus, articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito ad alcune questioni emerse durante le diverse audizioni in materia di Superbonus, innanzi alla Commissione competente.

Si tratta di questioni che riguardano aspetti non esclusivamente fiscali ma anche risposte a richieste di semplificazione.

L’ENEA ha pubblicato le prime FAQ interpretative sul Superbonus 110% condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico la FAQ 4 chiarisce cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale e la FAQ 7 chiarisce cosa accede e come accedere al Superbonus nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico.

Con una news dello scorso 27 aprile, Cened informa che è stato aggiornato il documento delle FAQ – Frequently Asked Question – rivolte sia agli utenti registrati quali Certificatori, Notai, Pubblici Ufficiali, Enti di formazione, che ai portatori di interesse quali i Cittadini.

Scarica le FAQ

Un aspetto fondamentale nella progettazione di un edificio, nuovo o da riqualificare, è il controllo termo igrometrico delle strutture nei confronti dell’umidità presente nell’ambiente.
Il DM 26/06/2015 infatti colloca le verifiche di condensazione interstiziale e rischio di muffa tra quelle “comuni a tutti gli ambiti di applicazione” quindi obbligatorie sempre, qualunque intervento si vada ad eseguire su un edificio.

Facciamo il punto
Proponiamo di seguito una sintesi su questo tema alla luce del recente chiarimento ministeriale introdotto con la FAQ 3.11 di dicembre 2018. L’obiettivo è ricordare cosa dice la legge, capire come cambia la verifica sul rischio di condensazione interstiziale e analizzare la situazione dei vari regolamenti regionali.
Per chi vuole approfondire segnaliamo il software PAN aggiornato per il calcolo della condensa massima ammissibile e il corso “Migrazione del vapore in regime dinamico” in programma a Milano.

Glaser_ANIT

Le richieste di Legge
Il DM 26/06/2015, All.1 Art. 2.3 comma 2 prescrive quanto segue:

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:

  • di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
  • di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.”

La FAQ 3.11
Il 18 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di FAQ (la terza) sul DM 26/06/2015. Tra queste la FAQ 3.11 riporta quanto segue:

“Per la verifica della condensa interstiziale si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788). Si ritiene che la condensazione interstiziale possa considerarsi assente quando siano soddisfatte le condizioni poste dalla norma, ovvero la quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale. Tale norma definisce infatti la quantità ammissibile di condensa presente in un elemento al termine del periodo di condensazione. Lo stesso paragrafo specifica anche che tutta la condensa formatasi all’interno di un elemento deve sempre evaporare completamente alla fine di un ciclo annuale.”

Condensa massima ammissibile
In altre parole, “assenza di condensazione” non significa che la struttura deve essere asciutta in ogni momento, ma si può applicare il concetto di “quantità massima ammissibile” come definito dall’appendice nazionale della norma UNI EN ISO 13788, ovvero:

  • la condensa non deve mai superare i 500g/m2
  • tutta la condensa deve rievaporare nell’arco dell’anno.

Secondo la FAQ quindi con il rispetto di queste condizioni la verifica può considerarsi positiva nonostante la presenza di condensa.
A nostro avviso il chiarimento va nella direzione corretta, ovvero suggerisce di applicare le logiche descritte nella norma tecnica di riferimento in quanto rappresentativa dello stato dell’arte sull’argomento.
La FAQ però non si sostituisce alla legge, ma ne rappresenta un chiarimento autorevole. Per sgombrare ogni dubbio ci auspichiamo che il testo della FAQ possa essere inglobato nella prossima revisione del decreto ministeriale.

In quali Regioni si applica la FAQ 3.11
La FAQ ministeriale punta a chiarire un aspetto del DM 26/06/2015. Quindi si applica in tutte le regioni d’Italia che non hanno regolamenti autonomi in tema di tema di efficienza energetica degli edifici e in cui quindi sono in vigore i “Requisiti minimi” nazionali. Per le regioni o province in cui si applicano regolamenti autonomi il quadro è più variegato, di seguito una sintesi:

  • Lombardia: condensa interstiziale già accettata dai regolamenti regionali. Infatti già da gennaio 2017 in Lombardia la verifica igrotermica sulle strutture opache prevede il controllo della condensazione interstiziale e l’accettazione della quantità massima rievaporabile anziché l’assenza di condensazione. Quindi la FAQ 3.11 non introduce nulla di nuovo rispetto alle indicazioni regionali lombarde.
  • Emilia Romagnain attesa di un recepimento ufficiale. Di solito le FAQ ministeriali vengono recepite anche dalle FAQ regionali per adeguare l’applicazione della DGR 967/2015 e della DGR 1275/2015.
  • Trento: si applica la FAQ 3.11. Infatti il regolamento provinciale aggiornato dalla DGP 162/2016 (in vigore da aprile 2016) riporta che “per quanto non espressamente previsto, si rimanda al DM 26/06/2015”(All. A Punto 8, All. A bis Punto 4 e All. A ter Punto 3). Visto che non vengono citate indicazioni speciali sulle verifiche di condensazione nella delibera provinciale, scattano le indicazioni nazionali comprensive delle ultime FAQ.
  • Valle d’Aosta: in attesa di un recepimento ufficiale. Di solito le FAQ ministeriali vengono recepite anche a livello locale. Le indicazioni vengono solitamente introdotte con l’aggiornamento del “Vademecum per l’efficienza energetica degli edifici” dedicato alle modalità di applicazione dei requisiti minimi.
  • Bolzanocondensa interstiziale già accettata dai regolamenti provinciali. Infatti la provincia autonoma richiede le verifiche igrotermiche nel rispetto delle norme UNI EN ISO 13788 o UNI EN 15026, ovvero accettando un’analisi della condensa massima rievaporabile sia con metodo di Glaser che con simulazione dinamica.

PAN

Come calcolare la condensa interstiziale
ANIT mette a disposizione di tutti i Soci il software PAN per il calcolo delle prestazioni invernali (trasmittanza), estive (parametri dinamici) e igrotermiche (muffa e condensa).
L’ultima versione di PAN è aggiornata con le indicazioni della FAQ 3.11 per il calcolo della condensazione massima ammissibile.

Per chi vuole approfondire:

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato lo scorso dicembre una nuova serie di FAQ sui Requisiti minimi e le Linee guida per la certificazione energetica (guarda la Guida ANIT aggiornata a gennaio 2019).
Si tratta della terza serie di chiarimenti a domande frequenti dedicate al DM 26/6/2015: la prima risale ad ottobre 2015, la seconda ad agosto 2016 e appunto la terza a dicembre 2018.
Questi chiarimenti non si applicano alle leggi regionali che hanno sostituito il DM 26/6/2015 finché non verranno richiamate dal legislatore regionale.

Il parere dei tecnici del Ministero
Il documento pubblicato non modifica il testo di legge attualmente in vigore: non si tratta di un nuovo dispositivo che cambia il quadro legislativo. Le FAQ rappresentano invece la trascrizione ufficiale dell’interpretazione dei tecnici del Ministero su alcuni passaggi poco chiari. A tutti gli effetti consistono quindi in un commento autorevole al DM 26/6/2015 di cui è bene tenere conto per allinearsi alla volontà ministeriale.
Di seguito riportiamo alcuni passaggi salienti delle nuove FAQ.

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L’assenza della condensa interstiziale (FAQ 3.11)
Il DM 26/6/2015 prevede tra le varie verifiche l’obbligo di dimostrare l’assenza di condensazione interstiziale per tutte le strutture opache (delimitanti il volume climatizzato) interessate da un intervento. L’interpretazione fornita dalla FAQ 3.11 su questo passaggio sostiene che la condensazione interstiziale può considerarsi assente non solo quando è nulla (0 g), ma anche quando sono soddisfatte le condizioni poste dalla norma UNI EN ISO 13788, ovvero il rispetto della quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.

Nota: posta in questi termini di fatto la verifica torna a come era stata definita prima dell’applicazione del DM 26/6/2015. È bene sottolineare però che la FAQ non interviene sull’interpretazione dell’assenza di rischio di muffa, che quindi può continuare ad essere interpretata come “nessun rischio di muffa”.

Il calcolo del volume degli ampliamenti (FAQ 3.13)
Tra gli ambiti di applicazione citati dai requisiti minimi c’è il caso dell’ampliamento di edifici esistenti (con nuovo impianto o estensione dell’impianto). Questo ambito è descritto come intervento su un edificio esistente per il quale si prevede un ampliamento di volume lordo climatizzato maggiore del 15% di quello esistente oppure maggiore di 500m3.
Secondo la FAQ 3.13 il conteggio di tale percentuale deve essere effettuato in riferimento alla tipologia di impianto presente: con impianto centralizzato il riferimento è il volume di tutto l’edificio, con impianto autonomo il riferimento è il volume della singola unità.

Nota: non si applica quindi lo stesso criterio indicato nella FAQ 2.13 per valutare l’incidenza % della superficie disperdente nei casi di  “ristrutturazione importante” e “riqualificazione energetica” (il suggerimento era di considerare sempre l’intero edificio “costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono”).

Il calcolo di H’T (FAQ 3.1)
Secondo la nuova FAQ per la verifica di H’T è necessario considerare nel calcolo gli elementi (opachi e trasparenti) di proprietà del medesimo soggetto giuridico. Quindi nel caso questi elementi appartengano a un soggetto giuridico diverso, la verifica va eseguita solo sulla superficie di intervento.

Nota: si tratta della terza FAQ di chiarimento sull’H’T (assieme alla FAQ 2.15 e FAQ 1.6). Questa nuova interpretazione fornisce un metodo per affrontare la verifica nel caso di interventi su una facciata di un edificio condominiale in cui le parti opache appartengono al condominio, mentre le finestre ai proprietari dei singoli appartamenti.

La verifica della trasmittanza (FAQ 3.16)
Alla domanda se il calcolo della trasmittanza va effettuato: 1) per ogni singola struttura di ogni locale, 2) per tutte le strutture della stessa tipologia con il medesimo orientamento, oppure 3) per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento; la FAQ indica la terza opzione come quella corretta.

Nota: le tipologie citate nella FAQ sono le “strutture opache verticali”, “orizzontali o inclinate di copertura” e “orizzontali di pavimento”. Per quanto riguarda i ponti termici, il chiarimento indica di attribuirne metà a ciascuna struttura incidente sul nodo.

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Le altre FAQ e l’integrazione con il DM 26/6/15
Per chi fosse interessato segnaliamo due strumenti d’approfondimento:

Per scaricare la guida è necessario essere Soci ANIT: guarda come fare

Sono state pubblicate le FAQ 2017 del MISE di chiarimento per l’applicazione delle disposizioni del DLgs 102 e del DLgs 141. I temi rilevanti riguardano:

  • proposta di calcolo per valutare le differenza di fabbisogno del 50%;
  • approfondimenti sulle modalità di calcolo della relazione tecnica motivare eventuali deroghe;
  • integrazione definizione dell’edificio polifunzionale.

Per tutti i Soci ANIT è disponibile la versione aggiornata della “Guida alla contabilizzazione e termoregolazione degli edifici”.

Scarica il testo delle FAQ
Scarica la Guida ANIT

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, in due tranche, due documenti di chiarimento sui decreti di efficienza energetica. Tali FAQ riportano tantissime indicazioni su requisiti, ambiti di applicazione, modalità di verifica e certificazione energetica. ANIT ha raggruppato, nella sintesi scaricabile da tutti i Soci ANIT, le risposte più significative alle domande che hanno riscontrato più interesse da parte dei professionisti nei mesi di applicazione del decreto stesso.

FAQ ottobre 2015

FAQ agosto 2016

DM 26/06/2015

Sintesi ANIT

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