Dal 3 agosto 2026 cambia il campo di applicazione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

Le novità derivano dal recepimento della Direttiva RED III attraverso il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che modifica l’articolo 26 e l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.

Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, mentre le nuove disposizioni si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate a partire dal 3 agosto 2026.

Il nuovo campo di applicazione degli obblighi FER

La principale novità riguarda gli interventi edilizi e impiantistici soggetti alla verifica degli obblighi FER.

Le disposizioni interessano:

  • gli edifici di nuova costruzione;
  • gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo o secondo livello;
  • gli edifici esistenti interessati dalla ristrutturazione dell’impianto termico, quando l’applicazione degli obblighi risulta tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Per questi interventi è previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento, secondo i principi minimi stabiliti dall’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.

Le verifiche richieste in fase progettuale

Tra gli aspetti che progettisti e tecnici devono considerare rientra la potenza minima da fonti rinnovabili, calcolata attraverso la formula:

P = k × S

Il valore di k è pari a:

  • 0,025 per gli edifici esistenti;
  • 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.

Un ulteriore elemento riguarda l’utilizzo diretto dell’energia elettrica. In generale, gli obblighi non possono essere assolti attraverso fonti rinnovabili elettriche destinate esclusivamente ad alimentare dispositivi a effetto Joule.

È prevista un’eccezione per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.

Devono inoltre essere considerate le eventuali esclusioni, come nel caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in grado di coprire integralmente il relativo fabbisogno.

Per gli edifici pubblici sono invece previsti obblighi maggiorati.

Cosa fare quando l’obbligo non è applicabile

Quando il rispetto degli obblighi FER non risulta tecnicamente possibile o economicamente conveniente, la condizione deve essere adeguatamente motivata dal progettista.

La valutazione deve prendere in esame la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Le verifiche devono essere riportate nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005.

La stessa relazione contiene i calcoli utilizzati per verificare il rispetto dell’obbligo, viene impiegata dai Comuni nell’ambito delle attività di controllo e viene trasmessa in copia al GSE per il monitoraggio degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili.

Non cambia solo una percentuale

Dal 3 agosto 2026 non cambia soltanto una percentuale o un parametro di calcolo.

La novità più significativa riguarda l’ampliamento del perimetro degli interventi che devono essere sottoposti a verifica, con conseguenze dirette sull’attività di progettisti e tecnici.

Per supportare i professionisti nell’applicazione delle nuove disposizioni, ANIT ha aggiornato il proprio approfondimento dedicato agli obblighi FER 2026, inserendo nuove casistiche e chiarimenti operativi.

Approfondisci gli obblighi FER 2026:
https://www.anit.it/pubblicazione/obblighi-sulle-fonti-energetiche-rinnovabili/

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 792 del 25 maggio 2026, che recepisce i requisiti minimi nazionali pubblicati nel DM 28/10/2025 e le nuove regole sull’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previste dal Dlgs 5/2026 (che modifica l’allegato 3 al Dlgs 199/2021).

Entrata in vigore

L’entrata in vigore del provvedimento si articola come segue:

a) le modifiche introdotte in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025  entrano in vigore dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;

b) le seguenti modifiche introdotte in recepimento del D.Lgs.5/2026, entrano in vigore dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:

– nuove soglie per l’integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1(art. 1, comma b), D.3.2;

– previsione relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali.

c) decorsi 180 giorni dalla data di approvazione della DGR (25 maggio 2026), la previsione di cui al precedente punto b), relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule, si applica esclusivamente a condizione che l’edificio consegua la classe energetica A ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima;

Varianti in corso d’opera

Per le varianti in corso d’opera la DGR indica di riferirsi al quadro legislativo in vigore al momento della richiesta del titolo abilitativo:

d) Per le varianti in corso d’opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell’approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell’Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio.

Per approfondire

Abbiamo pubblicato il testo integrale della nuova DGR 792 e il testo coordinato messo a punto dalla Regione nella sezione legislativa del nostro sito. A breve metteremo a disposizione dei soci ANIT la nuova Guida per l’Emilia Romagna aggiornata con le nuove indicazioni.

Scarica il testo completo dei provvedimenti legislativi

Le recenti modifiche normative in materia di fonti energetiche rinnovabili (FER) stanno generando dubbi interpretativi tra i professionisti del settore edilizio ed energetico, soprattutto in relazione alla corretta applicazione temporale degli obblighi.

Per supportare tecnici e progettisti, ANIT ha aggiornato il proprio approfondimento dedicato agli obblighi FER, introducendo nuovi dettagli operativi e un affinamento delle casistiche applicative.

Il contesto normativo: RED3 e DLgs 9 gennaio 2026, n.5

L’aggiornamento si inserisce nel quadro introdotto dal DLgs 9 gennaio 2026, n.5, provvedimento di recepimento della Direttiva Europea 2023/2413 (RED3 – Renewable Energy Directive).

Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma è fondamentale evidenziare un aspetto spesso frainteso:

Le modifiche agli obblighi sulle fonti rinnovabili si applicano a partire dal 3 agosto 2026

Questa distinzione temporale è cruciale per evitare errori nella progettazione e nella verifica dei requisiti normativi.

Il nodo operativo: quando applicare le nuove regole

Uno dei principali elementi di criticità riscontrati riguarda proprio l’interpretazione del passaggio tra regime normativo vigente e futuro.

In molti casi si osserva infatti:

  • applicazione anticipata dei nuovi obblighi FER
  • oppure, al contrario, mancato adeguamento nei tempi corretti

Entrambe le situazioni possono comportare:

  • non conformità normativa
  • criticità nei procedimenti autorizzativi
  • errori nella definizione dei requisiti progettuali

Le novità dell’aggiornamento ANIT

Per rispondere a queste esigenze, ANIT ha aggiornato il proprio documento tecnico introducendo maggiore chiarezza interpretativa e strumenti operativi più dettagliati.

Miglioramento della tabella comparativa

Elemento centrale dell’aggiornamento è la revisione della tabella che confronta:

obblighi FER prima e dopo il 3 agosto 2026

La tabella è stata:

  • arricchita con nuove casistiche applicative
  • integrata con note esplicative per chiarire situazioni specifiche
  • resa più immediata nella lettura per supportare le decisioni progettuali

I contenuti dell’approfondimento

L’approfondimento aggiornato propone un quadro completo della normativa e degli obblighi, includendo:

  • estratto dell’Art. 29 del DLgs 9 gennaio 2026, n.5
  • schema di confronto degli obblighi FER nei diversi ambiti applicativi
  • testo aggiornato dell’Allegato III del DLgs 199/2021, come modificato dal nuovo decreto

Si tratta di un riferimento tecnico utile per orientarsi tra le modifiche introdotte e per applicarle correttamente nei progetti.

Un supporto concreto per i professionisti

In un contesto normativo in continua evoluzione, strumenti di sintesi e interpretazione come questo diventano essenziali per:

  • ridurre il rischio di errore
  • migliorare la qualità della progettazione
  • garantire la conformità alle disposizioni vigenti

L’aggiornamento ANIT si propone quindi come un supporto operativo per tutti i professionisti coinvolti nella progettazione energetica degli edifici.

Scarica l’approfondimento

L’approfondimento completo è disponibile sul sito ANIT.

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https://www.anit.it/pubblicazione/obblighi-sulle-fonti-energetiche-rinnovabili/

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