Dal 3 agosto 2026 cambia il campo di applicazione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
Le novità derivano dal recepimento della Direttiva RED III attraverso il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che modifica l’articolo 26 e l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.
Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, mentre le nuove disposizioni si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate a partire dal 3 agosto 2026.
Il nuovo campo di applicazione degli obblighi FER
La principale novità riguarda gli interventi edilizi e impiantistici soggetti alla verifica degli obblighi FER.
Le disposizioni interessano:
- gli edifici di nuova costruzione;
- gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo o secondo livello;
- gli edifici esistenti interessati dalla ristrutturazione dell’impianto termico, quando l’applicazione degli obblighi risulta tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Per questi interventi è previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento, secondo i principi minimi stabiliti dall’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.
Le verifiche richieste in fase progettuale
Tra gli aspetti che progettisti e tecnici devono considerare rientra la potenza minima da fonti rinnovabili, calcolata attraverso la formula:
P = k × S
Il valore di k è pari a:
- 0,025 per gli edifici esistenti;
- 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.
Un ulteriore elemento riguarda l’utilizzo diretto dell’energia elettrica. In generale, gli obblighi non possono essere assolti attraverso fonti rinnovabili elettriche destinate esclusivamente ad alimentare dispositivi a effetto Joule.
È prevista un’eccezione per le unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
Devono inoltre essere considerate le eventuali esclusioni, come nel caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in grado di coprire integralmente il relativo fabbisogno.
Per gli edifici pubblici sono invece previsti obblighi maggiorati.
Cosa fare quando l’obbligo non è applicabile
Quando il rispetto degli obblighi FER non risulta tecnicamente possibile o economicamente conveniente, la condizione deve essere adeguatamente motivata dal progettista.
La valutazione deve prendere in esame la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili.
Le verifiche devono essere riportate nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005.
La stessa relazione contiene i calcoli utilizzati per verificare il rispetto dell’obbligo, viene impiegata dai Comuni nell’ambito delle attività di controllo e viene trasmessa in copia al GSE per il monitoraggio degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili.
Non cambia solo una percentuale
Dal 3 agosto 2026 non cambia soltanto una percentuale o un parametro di calcolo.
La novità più significativa riguarda l’ampliamento del perimetro degli interventi che devono essere sottoposti a verifica, con conseguenze dirette sull’attività di progettisti e tecnici.
Per supportare i professionisti nell’applicazione delle nuove disposizioni, ANIT ha aggiornato il proprio approfondimento dedicato agli obblighi FER 2026, inserendo nuove casistiche e chiarimenti operativi.
Approfondisci gli obblighi FER 2026:
https://www.anit.it/pubblicazione/obblighi-sulle-fonti-energetiche-rinnovabili/
La provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato due recenti novità legislative in materia di uso delle fonti rinnovabili e di contributi alle imprese per incentivare l’efficienza energetica.
Riportiamo di seguito i riferimenti normativi scaricabili in formato .pdf:
- Decreto del Presidente della Provincia del 9 gennaio 2023, n. 1 Modifica del Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, “Uso dell’energia da fonti rinnovabili”
- Deliberazione della Giunta Provinciale del 30 dicembre 2022, n. 1022 Criteri per la concessione di contributi alle imprese per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili
Il nuovo Approfondimento ANIT “Il D.Lgs. 199/2021 e gli obblighi sulle fonti rinnovabili” è ora disponibile per il download previa registrazione al sito ANIT.
Il D.Lgs. 199/2021 e gli obblighi sulle fonti rinnovabili
Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs 199 dell’8 novembre, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Tale decreto, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.
Alcune Regioni, inoltre, hanno legiferato in autonomia introducendo parametri più restrittivi del D.Lgs.199, è il caso della Regione Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento.
In questo documento di approfondimento, presentiamo una sintesi delle principali modifiche e delle novità introdotte.
Il Decreto Legislativo n.199 dell’8 novembre 2021, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 30/11/2021.
Tale decreto, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.
Le novità introdotte
Il Decreto è entrato in vigore il 15 dicembre 2021 e presenta, tra le novità più rilevanti, l’incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti. Tale obbligo sarà operativo dopo 180gg dalla data di entrata in vigore, per cui per tutti i titoli abilitativi presentati a partire dal 13 giugno 2022. Per gli edifici pubblici tale obbligo sale al 65%.
Il Decreto definisce anche le procedure e i titoli abilitativi da utilizzare per l’installazione degli impianti negli edifici.
La Regione Lombardia stabilisce i nuovi criteri per il rispetto degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bio-climatiche come “volumi tecnici”.
Il provvedimento approvato con la D.g.r. 18 novembre 2019 – n. XI/2480, aggiorna la disciplina in materia di riqualificazione energetica al fine di:
– assicurare il rispetto degli obblighi di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 anche utilizzando un edificio diverso da quello oggetto di intervento edilizio o delle sue pertinenze;
– riconoscere la funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini della loro equiparazione ai volumi tecnici, aggiornando i criteri approvati con d.g.r.. 1216/2014.
Scarica il testo della Delibera