La legge n.142 del 21 settembre 2022 – di conversione del Decreto Aiuti bis, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022.

Misure sui bonus edilizi

In merito alla cessione dei crediti, la conversione in legge del Decreto Aiuti bis, porta una novità importante: la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e del Superbonus si configura solo se il concorso nella violazione avviene con dolo o colpa grave.

Viene dunque eliminata la responsabilità solidale per la cessione dei crediti relativi a lavori incentivati con i bonus edilizi:

  • per tutte le cessioni successive al 21 novembre 2021 (entrata in vigore del dl antifrodi) eccezione fatta per il caso di dolo o colpa grave;
  • per le cessioni avvenute prima di tale data con la condizione di essere in possesso della documentazione di cui al comma 1-ter dell’art. 121 (asseverazione tecnica e visto di conformità) – obbligo “ora per allora”.

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Entra in vigore dal 7 luglio la Regola Tecnica Verticale che introduce delle nuove regole per il comportamento al fuoco. 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022 che contiene la RTV “Chiusure d’ambito”.

La norma tecnica, che entrerà in vigore il 7 luglio 2022, novanta giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce la definizione di “chiusura d’ambito dell’edificio” e contiene una specifica disciplina antincendio sia per le facciate che per le coperture degli edifici civili. I requisiti minimi previsti per questi elementi costruttivi sono differenziati a seconda della destinazione d’uso e delle caratteristiche degli edifici.

Leggi il testo del decreto.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 il DL 25 febbraio 2022 n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Tale decreto va a modificare quanto introdotto dal DL Sostegni ter (DL 4/22) in materia di cessione del credito, nello specifico, lo sconto in fattura mediante cessione del credito e la cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi possono essere oggetto di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ai fini della tracciabilità, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, ed è cedibile, solo per intero.

Le novità introdotte dal DL 25 febbraio

Il Decreto inoltre introduce:

  • nuove sanzioni nei confronti dei liberi professionisti contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e modifica l’art. 119 del DL Rilancio n. 34. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 -ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata;
  • modifiche in merito al massimale della polizza assicurativa del tecnico abilitato. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni;
  • il nuovo comma 43-bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), concernente l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 16/02/2022, il decreto del 30 novembre 2021 “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie – V bando, legge n. 338/2000. (Decreto n. 1257/2021)”.

Il bando

Il bando mette a disposizione di Regioni e Province Autonome, Università statali e non, ed enti per la costruzione e gestione del patrimonio edilizio universitario, 457 milioni di euro (di cui 300 milioni da PNRR) per cofinanziare fino al 75% il costo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Gli interventi

Sono ammissibili al cofinanziamento :

  • gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all’interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l’immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
  • gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti;
  • l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la legge di bilancio 2021, legge nr. 178 del 30 dicembre 2020.

La legge prevede alcuni punti che saranno rilevanti per gli incentivi fiscali in edilizia, in particolare nell’Art. 1 ai commi:

  • 58 e 68, proroga per il 2021 degli incentivi per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e integrazioni
  • 59, proroga per il 2021 del “bonus facciata” per restauro e recupero delle facciate
  • 66 e 67, proroga al giugno – dicembre 2020 del “superbonus 110” e modifiche e integrazioni

Leggi la normativa completa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre e in vigore dal 17 novembre il decreto del ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020, “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020.” 

Leggi il decreto

È stato pubblicato lo scorso 8 agosto in Gazzetta Ufficiale, il Decreto “FER 1” del 4 luglio 2019, che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il provvedimento prevede incentivi per la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
Inoltre è stato pubblicato sul sito del GSE (Gestore del Servizio Elettrico), il regolamento operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. Il primo bando sarà aperto il prossimo 30 settembre 2019.
Link alla Gazzetta Ufficiale
Link alla pagina GSE

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 il Decreto interministeriale del 16 febbraio 2016 noto a tutti come “Nuovo conto termico” e riguardante l’ aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Le novità riguardano:  l’inserimento di nuovi interventi incentivati, l’innalzamento delle soglie massime dell’incentivo economico previsto,la predisposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e pre-qualificati per l’accesso al meccanismo attraverso una procedura semi-automatica di riconoscimento.
L’entrata in vigore è prevista per il 31 maggio 2016, ovvero 90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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