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Agenzia delle Entrate: Circolare 8/E su detrazioni e Superbonus

Certificazione energetica Circolare 8/E

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.8/E “Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus”.

La circolare ribadisce:

  • le nuove aliquote per Ecobonus, Bonus casa e Sismabonus;
  • che non c’è nessuna variazione per i massimali;
  • l’esclusione delle caldaie uniche a combustibili fossili chiarendo che la detrazione non è possibile per caldaie a condensazione e generatori di aria calda a condensazione, mentre la detrazione è possibile per microgeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas, sistemi ibridi caldaia + pompa di calore assemblati in fabbrica.

La circolare chiarisce inoltre che le spese del 2024 sono detraibili anche se l’intervento viene terminato nel 2025.
Per il Superbonus, invece, non sono più detraibili le spese per caldaie sostenute nel 2025 anche se l’intervento trainante di sostituzione del generatore rileva comunque per il salto di due classi.

Per gli interventi sulle unità immobiliari:

  • Per avere 50% il soggetto deve essere titolare dell’immobile all’inizio dei lavori (o al sostenimento delle spese se antecedente) e l’immobile deve essere abitazione principale dal termine dei lavori;
  • L’aliquota maggiorata vale anche per le pertinenze delle abitazioni principali;
  • L’aliquota maggiorata si applica anche ai lavori su parti comuni in base all’unità immobiliare (50% per chi ha un’abitazione principale, 36% per gli altri);
  • Se negli anni successivi l’immobile non è più abitazione principale si continua a fruire dell’aliquota maggiorata.

Scarica la circolare