Anit / Aggiornamenti / Agenzia Entrate: risposte sul bonus facciate

Agenzia Entrate: risposte sul bonus facciate

agenzia delle entrate

Lo scorso 11 giugno l’Agenzia delle Entrate ha risposto agli interpelli n. 182 e 179. Nello specifico, l’interpello 182 chiedeva chiarimenti su come individuare e attestare le zone urbanistiche A e B in comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e se fosse possibile usufruire ugualmente della detrazione con una attestazione da parte di un tecnico iscritto all’Ordine. L’Agenzia fa sapere che, indipendentemente dalla loro denominazione, possono usufruire del bonus facciate gli edifici situati in zone che siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B. L’assimilazione deve però risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Nell’interpello 179 l’istante pone i seguenti quesiti:
  • se tra le tipologie di edifici interessati rientrano sia quelli residenziali che non;
  • se tra le tipologie di contribuenti soggetti all’imposta sul reddito sono comprese le persone giuridiche;
  • se le spese per la realizzazione dell’isolamento termico degli edifici rientrino tra quelle detraibili.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti con redditi assoggettati esclusivamente a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

  • Rientrano tra i destinatari dell’agevolazione i seguenti soggetti:
    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
    • le società semplici;
    • le associazioni tra professionisti;
    • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti,società di persone, società di capitali).

L’Agenzia delle Entrate spiega anche che per gli interventi che si sovrappongono a quelli di riqualificazione energetica dell’ecobonus ci si può avvalere di un’unica agevolazione, provvedendo agli adempimenti previsti dal DM 26/06/2015 “Requisiti minimi”.

Scarica la risposta all’interpello n.182
Scarica la risposta all’interpello n.179