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Modifiche al Superbonus nel D.L. aiuti quater

modifiche al superbonus

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 e in vigore dal 19 novembre 2022 il D.L. 18/11/2022, n. 176 che all’art.9 riporta alcune modifiche al Superbonus. 

Modifiche al Superbonus

1) Riduzione Superbonus per condomini, edifici uniproprietario 2-4 abitazioni e Onlus, OdV e APS: per condomini e edifici uniproprietario 2-4 abitazioni, Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale si attua la riduzione al 90% della detrazione per le spese sostenute nel 2023 (resta la riduzione già prevista al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025), compresi trainati. La riduzione al 90% per i condomini, non si applica ai procedimenti edilizi (CILAS e/o altro procedimento) avviati alla data del 25 novembre 2022. Per i condomini si prevede il vincolo di adozione della delibera assembleare di approvazione dei lavori prima dell’avvio del procedimento edilizio, quindi in data antecedente al 25 novembre 2022.

2) Scadenza e novità Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome: per unifamiliari e unità funzionalmente autonome, è prevista una proroga per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 per gli interventi che hanno già rispettato il requisito del 30% dei lavori eseguiti al 30 settembre 2022. Inoltre, è prevista una estensione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per i nuovi interventi avviati a partire dal 01 gennaio 2023, ma solo per le prime case e per i soggetti che siano proprietari oppure usufruttuari, nonché con reddito di riferimento pari o inferiore a 15.000€, da calcolarsi secondo un meccanismo specificamente individuato nella tabella allegata al Decreto.

Al comma 3, è previsto uno stanziamento, ancora imprecisato, per erogare contributi a favore dei soggetti titolari di prime case unifamiliari o funzionalmente indipendenti e autonome, al fine di procedere a nuovi interventi Superbonus a partire dal 01 gennaio 2023.

3) Compensazione crediti acquisiti in 10 anni su richiesta: per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/10/2022, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5.

Scarica il testo coordinato dell’art.119 DL 34/2020