Puglia

Tecnico competente in acustica in Puglia

Pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.27 del 20 febbraio 2015 della Regione Puglia il Regolamento regionale n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014.
Il testo del regolamento contiene indicazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali attribuite allo specifico profilo professionale, definendo requisiti e modalità per presentare istanza di iscrizione nell’elenco di competenza provinciale.
Nel regolamento suddetto sono contestualmente indicati i criteri di svolgimento dei percorsi formativi e le modalità del procedimento istruttorio per il riconoscimento del profilo professionale e per la valutazione delle istanze a cura degli uffici provinciali competenti.

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Puglia – L.R. n° 3/2002 – Art. 15

Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici

  1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
  2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
  3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

Nota ANIT: La regione Puglia specifica che non è necessario essere tecnici competenti in acustica ambientale per redigere le relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi. (cfr. documento in download che segue)

Riferimento legislativo:
Legge Regionale 12 febbraio 2002, n°. 3, Art. 15
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