Dal 1 luglio 2021, la regione Friuli Venezia Giulia ha attivato il nuovo Servizio Regionale CENEDfvg per il deposito e la visura degli Attestati di Prestazione Energetica.

Il nuovo catasto CENEDfvg

Al momento, il nuovo catasto consente di depositare gli APE con modalità analoghe a quelle precedente in vigore senza significative novità per i certificatori. Nel corso del prossimo semestre, però, sarà attivata la procedura di calcolo CENED+ 2.0 acquisita in modalità di “riuso” dalla Regione Lombardia per la redazione degli attestati di prestazione energetica.

Dal sito delle regione Friuli Venezia Giulia si legge che la fase di avvio della nuova piattaforma prevedrà alcuni momenti informativi e formativi per gli operatori al fine di accompagnare la fase di transizione.

Sull’argomento è disponibile una pagina ufficiale di “Guide e Tutorial” a questo LINK

Nell’ultimo video di questa serie parliamo di APE convenzionali e doppio salto di classe.

In particolare ci concentreremo APE convenzionale ante operam e post operam che metteremo a confronto con l’APE tradizionale.

Analizzeremo anche la valutazione del doppio salto di classe.

Guarda gli altri video della serie

La Regione Emilia-Romagna ha modificato la normativa tecnica che regola i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e gli attestati di prestazione energetica (APE), con due delibere della Giunta del 19 ottobre 2020.

L’obiettivo è quello di armonizzare le disposizioni regionali con la disciplina normativa nazionale per la sopravvenuta evoluzione normativa e di fornire chiarimenti ed approfondimenti alle questioni sorte in fase applicativa della normativa stessa.

Le delibere sono state pubblicate sul Bur n. 418 del 3 dicembre 2020:

  • Delibera Giunta regionale 19 ottobre 2020, n. 1383, recante “Modifiche all´atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016”.
  •  Delibera Giunta regionale 19 Ottobre 2020, n. 1385, recante “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i.”.

Sullo stesso Bollettino Ufficiale Regionale è stata pubblicata la Delib. G.R. Emilia Romagna 09/11/2020, n. 1548 “Rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 1383 del 19/10/2020”; la deliberazione ha sostituito l’Allegato 1 parte integrante “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici – Testo coordinato”, inserito nel sistema degli atti e pubblicato in una versione precedente al parere del CAL, per mero errore materiale.

Esercitazione guidata per la corretta redazione di un APE
Proponiamo un’esercitazione on-line di 2 ore circa dedicata ai certificatori energetici per fare chiarezza su come compilare la parte impianti di un APE in modo veloce e rigoroso.
Gli esempi sono svolti con l’ausilio del software ANIT LETO.

Per chi vuole approfondire segnaliamo i nostri corsi in programma: >>link
Guarda il corso on-line andato in onda il 10 febbraio 2020: >>link

È stata pubblicata sul BURV 02/08/2019, n. 86, la Delib. G.R. Veneto n. 1090/2019 che definisce le modalità per l’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici. La  competenza per i controlli sugli Attestati di prestazione energetica (A.P.E.) è attribuita alle Province e ai Comuni.
Il provvedimento ha previsto che la Città metropolitana di Venezia, le Province (per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti) e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, debbano controllare in ogni anno solare almeno il 2% degli A.P.E. relativi al territorio di propria competenza, registrati nell’applicativo della Regione.
I controlli, prioritariamente sulle classi energetiche più efficienti, comprendono tipicamente:
–  l’accertamento documentale degli A.P.E., inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida contenute nel D.M. 26/06/2015;
–  le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo ed i risultati espressi;
–  le ispezioni delle opere o dell’edificio.

Vai al Documento:
https://www.anit.it/wp-content/uploads/2019/09/Delib.G.R_Veneto_1090_2019.pdf

È stato pubblicato (sul BURL 15/03/2019, n. 11 il D. Dirig. Lombardia n. 3254/2019) l’ aggiornamento dei criteri approvati con decreto n. 53 dell’8 gennaio 2018 per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016.
Ad oggi risultano registrati sul catasto regionale lombardo 2.2 milioni di attestati (come da sito www.cened.it), con un ritmo di circa 200.000 attestati all’anno. La procedura di controllo prevede la verifica di almeno il 2% degli attestati depositati, ovvero circa 4.000 APE /anno.

Per capire meglio le procedure di controllo, il ruolo degli ispettori e come redigere un APE in piena conformità, ANIT organizza un corso sul tema a Sondrio (il prossimo 11 aprile) rivolto a tutti i certificatori energetici lombardi interessati alla redazione dell’APE in conformità alle regole CENED e a tutti i professionisti interessati alle modalità di controllo dei certificati energetici e al regime sanzionatorio attualmente in vigore in Lombardia.
Iscriviti al Corso ANIT

È stata pubblicata sul Suppl. al BURL 06/12/2018, n. 49, la Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018 (L.R. Lombardia 04/12/2018, n. 17) all’articolo 23 modifica il comma 17-octies dell’articolo 27 della L.R. Lombardia 11/12/2006, n. 24 relativamente alle sanzioni previste per le violazioni a carico del soggetto certificatore accreditato. In particolare «Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la cancellazione dall’elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.».
Scarica il Testo

Ricordiamo che da oggi è attivo il nuovo servizio regionale per il deposito e la visura degli APE: SIRAPE FVG. Il servizio Catasto APE è stato dismesso lo scorso 15 giugno 2018, alle ore 13.00. Per utilizzare il nuovo servizio è necessario che i professionisti, i notai, i funzionari della PA e i loro tecnici designati, completino la procedura di registrazione.
Vai al Link

Chi si occupa di progettazione e riqualificazione degli edifici sa che con “Relazione Legge 10” si intende il documento da consegnare in Comune per dimostrare le verifiche sul contenimento dei consumi energetici e delle prestazioni del sistema edificio-impianto.
Il nome è legato alla Legge 10 del 1991 che per prima ha proposto un modello di relazione tecnica per documentare il rispetto dei limiti allora in vigore (ricordiamo ad esempio il FEN fabbisogno energetico normalizzato e il CD coefficiente di dispersione).

Oggi per redigere a regola d’arte una relazione Legge 10 è necessario avere ben chiari 3 aspetti.

Il primo riguarda la collocazione dell’intervento da progettare nel corretto ambito d’applicazione legislativo.

Ovvero il decreto sui requisiti minimi (DM 26/6/15) che disciplina l’argomento, introduce dieci macro-casistiche alle quali il progettista deve riferirsi per identificare il proprio intervento. Per procedere correttamente è necessario quindi conoscere nel dettaglio la descrizione degli ambiti d’applicazione e tutte le FAQ che il Ministero ha pubblicato per far luce sugli aspetti ambigui (ad es. come considerare il cambio di destinazione d’uso o come calcolare la % di superfici disperdente in un appartamento condominiale).

Il secondo aspetto da conoscere riguarda i contenuti della relazione Legge 10 stessa,

ovvero l’individuazione dell’elenco delle verifiche richieste dal legislatore e delle modalità per documentarne il rispetto. La compilazione di tutti i campi del modello di relazione proposto dal Ministero o la compilazione di tutte le schermate di un software di calcolo, spesso non sono condizioni necessarie e sufficienti per adempiere adeguatamente a tale compito.
Se la relazione Legge 10 è lo strumento attraverso il quale il progettista dà una risposta a tutte le verifiche previste, allora è bene essere consapevoli su come presentare i risultati, su come si sviluppano i calcoli e su quali allegati aggiungere per giustificare le scelte.

A titolo d’esempio citiamo la verifica di H’T: per documentare i risultati il progettista deve presentare separatamente le schede delle stratigrafie coinvolte, il calcolo dei ponti termici e il computo geometrico e contestualmente il risultato della media pesata di tali fattori. Operazioni che richiedono sia l’utilizzo di strumenti di calcolo dedicati che di capacità di sintesi delle informazioni.

Il terzo e ultimo aspetto riguarda ciò che ruota attorno al tema della Legge 10.

Per ottimizzare il lavoro è bene sapere fin da subito quali deroghe, scomputi, esclusioni o detrazioni possono riguardare il nostro intervento. Il progettista deve poter valutare la soluzione migliore conoscendo il quadro completo normativo e legislativo.
Ad esempio un intervento che può accedere alle detrazioni del 65% offre opportunità differenti da un intervento che invece non può accedervi. Con conseguenze che coinvolgono risultati e ragionamenti da inserire nella relazione Legge 10.

Crediamo che capire come redigere la “Relazione Legge 10” sia un tema importante sebbene si presti a numerose critiche. Questo vale non solo da un punto di vista formale, per adempiere in modo corretto alla legge, ma soprattutto dal punto di vista della qualità della progettazione su temi quali il risparmio energetico e il benessere abitativo.

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE:

ANIT mette a disposizione diversi strumenti pensati per il mondo professionale
Di seguito ti segnaliamo i principali:

Per chiarimenti e informazioni: tel. 02-89415126, info@anit.it

Entra nel vivo la nuova procedura di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica per la Regione Lombardia con la selezione degli ispettori CENED.
È stato costituito infatti il nuovo elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi per le attività di accertamento sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE).
I controlli, in avvio nei prossimi mesi, seguiranno le procedure indicate dal Decreto 53/2018 che integra i criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i.
Per maggiori informazioni sugli ispettori
Per scaricare il report dei controlli in Lombardia nel 2017
Per approfondire con ANIT, guarda il calendario dei corsi sul CENED

Regione Lombardia ha pubblicato sul Burl dell’11/1/2018 il Decreto n. 53 dell’8/1/2018 che integra i criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici”, approvati con decreto n. 3490 del 29.3.2017.

L’integrazione al precedente dispositivo introduce nuove tipologie di accertamento documentale e con rilievo; per quanto riguarda le verifiche documentali vengono inserite tra gli errori gravi le non conformità relative a:

  • Superficie utile;
  • Volume netto;
  • Orientamento dell’edificio;
  • Superficie dell’elemento disperdente verso l’esterno;
  • Mancato Inserimento di Fonti Energetiche Rinnovabili;

Tra gli errori minori le non conformità relative a:

  • Mancato inserimento di interventi raccomandati;
  • Errati dati catastali.

Tra le verifiche oggetto di accertamento con rilievo viene aggiunta la verifica della correttezza dell’orientamento considerato dal certificatore.

Consulta il decreto

Dal 3 aprile 2017, in accordo con le indicazioni nazionali del sistema SIAPE di raccolta dei dati regionali dei catasti energetici, il formato del tracciato in uso sulla piattaforma della certificazione della regione Marche è .xml v12 (ridotto).
Vai al sito degli APE della Regione Marche

La Regione Liguria ha adeguato la normativa regionale vigente in materia di rendimento energetico degli edifici ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015.
Gli attestati di prestazione energetica possono essere realizzati con i software commerciali con possibilità di esportare il formato .xml.
Entro fine settembre 2017 è prevista l’implementazione del formato .xml v5 (esteso).
Vai ai documenti legislativi
Vai al sito della Regione Liguria

La regione Lombardia ha pubblicato sul Burl n. 48 del 2 dicembre 2016 la D.g.r. 28 novembre 2016 – n. X/5900 recante “Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della l.r. 24/2014”.
I criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della d.g.r. 3868/2015 e del decreto 6480/2015 saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli APE redatti in base alla d.g.r. 8745/2008 e al decreto 5796/2009
Scarica il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Diventano sistematici i controlli di conformità degli APE, realizzati dall’Organismo Regionale di Accreditamento. E’ prevista l’irrogazione delle sanzioni in caso di APE redatti in violazione della normativa vigente. Le verifiche possono essere effettuate sia su APE già emessi, sia su APE ancora in bozza. In coincidenza con l’avvio della procedura di registrazione definitiva (firma digitale), non è possibile eludere o rifiutare il controllo.
Vai al comunicato regionale

L’ Organismo di accreditamento della Regione Emilia-Romagna, così come previsto dalla D.G.R. n. 1275/2015 relativa alla nuova disciplina in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, ha pubblicato il documento riportante il tracciato informatico in formato .xml necessario allo sviluppo su applicazioni di terze parti dei moduli che consentono l’importazione nel sistema Sace della Regione Emilia-Romagna di due gruppi di dati:
a) dati Ape
b) dati di calcolo.

Scarica il Documento

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito un documento contenente alcune FAQ sui DM 26/06/2015 (Requisiti minimi e certificazione energetica). Questo documento vuole essere un aiuto nell’interpretazione corretta del testo dei decreti. Scarica il documento: FAQ_MISE-DM26-6_21_10_2015

La Delibera 1275/2015 pubblicata sul BUR il 10 settembre 2015 entrerà in vigore il 1° ottobre 2015. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera 156/2008 e s.m., e in particolare quelle riportate ai punti 5, 6 e 7 e negli allegati 6, 7, 8, e 9.  Diverse e importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della Delibera 156/2008.
Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE (attestato di prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste.

Scarica Delibera APE: EmiliaRomagna-delibera1275/2015

Scarica Delibera Requisiti minimi:Emilia Romagna DGR 967-2015 attuazione DM requisiti minimi

La Delibera 1275/2015 pubblicata sul BUR il 10 settembre 2015 entrerà in vigore il 1° ottobre 2015. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera 156/2008 e s.m., e in particolare quelle riportate ai punti 5, 6 e 7 e negli allegati 6, 7, 8, e 9.  Diverse e importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della Delibera 156/2008.
Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE (attestato di prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste.

Scarica Delibera APE: EmiliaRomagna-delibera1275/2015

Scarica Delibera Requisiti minimi:Emilia Romagna DGR 967-2015 attuazione DM requisiti minimi

Col Decreto n. 6480 del 30/7/2015, attuativo della Delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17/07/2015, la Regione Lombardia adegua di fatto la propria normativa ai contenuti del DM 26 giugno 2015, attuativi della Legge 90/2013 sull’efficienza energetica degli edifici. Permangono, rispetto alla legge nazionale, alcune differenze, elencate e descritte nell’allegato alla stessa DGR 3868 del 17/07/15.

Il Decreto 6480, comprensivo dei suoi allegati, diviene il nuovo “testo unico” di riferimento per l’efficienza energetica degli edifici in Lombardia. Tra gli allegati è compreso l’allegato H, riportante la nuova metodologia di calcolo.

Di seguito è possibile consultare i documenti e la nuova GUIDA ANIT sul tema, aggiornata con le ultime disposizioni normative.

Scarica il Decreto n. 6480 e la DGR 3868

Scarica la guida ANIT Regione Lombardia  (riservata ai soci)

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 967 del 20 luglio 2015 dedicata ai requisiti minimi di prestazione  energetica degli edifici. La delibera è in accordo con i decreti sull’efficienza energetica nazionali (DM 26/06/2015) per i temi dei requisiti minimi, degli ambiti di applicazione e delle relazioni tecniche. Molti articoli della parte 1 e della parte 2 della DAL 156/08 e s.m. sono sostituiti dal 1 di ottobre 2015.

Di seguito è possibile consultare la Delibera, una breve sintesi ANIT sull’argomento e la nuova GUIDA ANIT sul tema, aggiornata con le ultime disposizioni normative.

Scarica la Delibera

Sintesi ANIT – Confronto tra Regolamento regionale e Decreti nazionali

Scarica la Guida Emilia Romagna (solo per i soci ANIT)

Regione Lombardia con la DGR n. 3868 del 17 luglio 2015 avente per oggetto “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito dell’approvazione dei Decreti Ministeriali per l’attuazione del decreto legislativo 192/2005”  recepisce i Decreti interministeriali del 26 giugno 2015, attuativi del D.Lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013, pubblicati nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, che a loro volta hanno recepito la Direttiva 31/2010/CE.

Dopo una prima fase di test, si informa che è attivo in via definitiva il portale web regionale per l’invio ed il deposito, presso la regione Friuli Venezia Giulia (per il tramite di ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile) delle certificazioni energetiche e delle certificazioni VEA.
Per agevolare l’inserimento da parte dei tecnici certificatori energetici di tutti i dati necessari alla corretta compilazione telematica degli attestati di prestazione energetica, l’Agenzia ha predisposto un formato *.xml, di interscambio tra gli output dei software commerciali ed il portale.

Maggiori info: http://www.aresfvg.it/

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