Dal 1 febbraio 2023, è online il portale 2023 aggiornato di ENEA bonusfiscali.enea.it per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2022 e 2023, che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa.

Il termine di 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 1° febbraio 2023.

Devono essere inviati all’ENEA attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente e quelli degli interventi di bonus facciate relativi solo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 che comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco.

Attraverso la sezione Bonus Casa, invece, devono essere inviati i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.7 del 25 giugno 2021 che riporta approfondimenti sul Superbonus e su tutti gli altri bonus sugli immobili.

La circolare raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020. 

Di seguito, lo stralcio di interesse relativo a bonus casa, bonus facciate, ecobonus e superbonus:

E’ stata pubblicata la legge di bilancio 2020: legge nr. 160 del 27 dicembre 2019. Le parti più rilevanti per gli incentivi fiscali in edilizia sono nell’Art. 1 ai commi: 175, 70 e 176. Il 175 proroga per il 2020 gli incentivi per interventi relativi all’Eco-Bonus di efficienza energetica e al Bonus Casa per la ristrutturazione edilizia; i commi 70 e 176 modificano la cessione del credito per mezzo dello sconto in fattura.
Leggi l’estratto della Legge

Informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/2019, ha precisato che la mancata o tardiva trasmissione a Enea delle informazioni riguardanti gli interventi edilizi che consentono un risparmio energetico – obbligatoria per legge – non pregiudica l’ottenimento della detrazione fiscale del 50% del bonus casa.
Scarica il Comunicato

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