La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 792 del 25 maggio 2026, che recepisce i requisiti minimi nazionali pubblicati nel DM 28/10/2025 e le nuove regole sull’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previste dal Dlgs 5/2026 (che modifica l’allegato 3 al Dlgs 199/2021).

Entrata in vigore

L’entrata in vigore del provvedimento si articola come segue:

a) le modifiche introdotte in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025  entrano in vigore dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;

b) le seguenti modifiche introdotte in recepimento del D.Lgs.5/2026, entrano in vigore dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:

– nuove soglie per l’integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1(art. 1, comma b), D.3.2;

– previsione relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali.

c) decorsi 180 giorni dalla data di approvazione della DGR (25 maggio 2026), la previsione di cui al precedente punto b), relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule, si applica esclusivamente a condizione che l’edificio consegua la classe energetica A ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima;

Varianti in corso d’opera

Per le varianti in corso d’opera la DGR indica di riferirsi al quadro legislativo in vigore al momento della richiesta del titolo abilitativo:

d) Per le varianti in corso d’opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell’approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell’Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio.

Per approfondire

Abbiamo pubblicato il testo integrale della nuova DGR 792 e il testo coordinato messo a punto dalla Regione nella sezione legislativa del nostro sito. A breve metteremo a disposizione dei soci ANIT la nuova Guida per l’Emilia Romagna aggiornata con le nuove indicazioni.

Scarica il testo completo dei provvedimenti legislativi


Abbiamo pubblicato una versione aggiornata a febbraio 2023 della Guida ANIT – Regione Emilia Romagna.

La guida analizza i contenuti delle delibere regionali sull’efficienza energetica e la certificazione in Emilia Romagna, proponendo un metodo tabellare per individuare in pochi passaggi le verifiche da rispettare a seconda del tipo di intervento.

Inoltre, evidenzia le differenze rispetto ai requisiti minimi nazionali e rispetto ai precedenti provvedimenti regionali.

La guida è aggiornata con le disposizioni della DGR 1261/2022 sulle nuove regole per l’integrazione delle fonti rinnovabili. 

Scarica la guida

La Regione Emilia-Romagna ha modificato la normativa tecnica che regola i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e gli attestati di prestazione energetica (APE), con due delibere della Giunta del 19 ottobre 2020.

L’obiettivo è quello di armonizzare le disposizioni regionali con la disciplina normativa nazionale per la sopravvenuta evoluzione normativa e di fornire chiarimenti ed approfondimenti alle questioni sorte in fase applicativa della normativa stessa.

Le delibere sono state pubblicate sul Bur n. 418 del 3 dicembre 2020:

  • Delibera Giunta regionale 19 ottobre 2020, n. 1383, recante “Modifiche all´atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016”.
  •  Delibera Giunta regionale 19 Ottobre 2020, n. 1385, recante “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i.”.

Sullo stesso Bollettino Ufficiale Regionale è stata pubblicata la Delib. G.R. Emilia Romagna 09/11/2020, n. 1548 “Rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 1383 del 19/10/2020”; la deliberazione ha sostituito l’Allegato 1 parte integrante “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici – Testo coordinato”, inserito nel sistema degli atti e pubblicato in una versione precedente al parere del CAL, per mero errore materiale.

ANIT ha di recente redatto due Guide tecniche per fare il punto sulla situazione normativa dell’efficienza energetica in Emilia Romagna e Lombardia.  Nello specifico, le guide affrontano i limiti normativi da rispettare fornendo un prezioso aiuto ai professionisti che si trovano ad operare in queste regioni. I documenti sono riservati ai Soci ANIT e scaricabili al seguente link.

La Regione Emilia Romagna con la Delibera n. 1715 del 24 ottobre 2016 introduce alcune modifiche alla normativa sulla Prestazione Energetica degli Edifici, modificando la disciplina regionale sui requisiti minimi ed introducendo modifiche ad alcune definizioni.
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La Regione Emilia Romagna con la Delibera n. 1715 del 24 ottobre 2016 introduce alcune modifiche alla normativa sulla Prestazione Energetica degli Edifici, modificando la disciplina regionale sui requisiti minimi ed introducendo modifiche ad alcune definizioni.

 La Delibera n. 1715 del 24/10/2016 introduce alcune modifiche alla Deliberazione di Giunta n. 967/2015, andando a modificare:
– alcune delle definizioni;
– 
la metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore
– l’integrazione da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti
– 
l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
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La Giunta regionale ha adottato la delibera del 7 marzo n. 304, Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015, con la quale si completa il quadro delle disposizioni in materia.
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La delibera riporta infatti le determinazioni riguardanti l’entità e le modalità di riscossione del contributo previsto dalla Legge regionale n. 26/2004 a copertura dei costi del sistema di controllo di conformità degli Attestati di prestazione energetica emessi. A partire dalla medesima data del 1° aprile l’Organismo regionale di accreditamento avvierà il sistema di controllo della conformità degli Attestati di prestazione energetica registrati nel sistema Sace, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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La Giunta regionale ha adottato la delibera del 7 marzo n. 304, Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015, con la quale si completa il quadro delle disposizioni in materia.
La delibera riporta infatti le determinazioni riguardanti l’entità e le modalità di riscossione del contributo previsto dalla Legge regionale n. 26/2004 a copertura dei costi del sistema di controllo di conformità degli Attestati di prestazione energetica emessi. A partire dalla medesima data del 1° aprile l’Organismo regionale di accreditamento avvierà il sistema di controllo della conformità degli Attestati di prestazione energetica registrati nel sistema Sace, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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La Delibera 1275/2015 pubblicata sul BUR il 10 settembre 2015 entrerà in vigore il 1° ottobre 2015. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera 156/2008 e s.m., e in particolare quelle riportate ai punti 5, 6 e 7 e negli allegati 6, 7, 8, e 9.  Diverse e importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della Delibera 156/2008.
Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE (attestato di prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste.

Scarica Delibera APE: EmiliaRomagna-delibera1275/2015

Scarica Delibera Requisiti minimi:Emilia Romagna DGR 967-2015 attuazione DM requisiti minimi

La Delibera 1275/2015 pubblicata sul BUR il 10 settembre 2015 entrerà in vigore il 1° ottobre 2015. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti di cui alla Delibera 156/2008 e s.m., e in particolare quelle riportate ai punti 5, 6 e 7 e negli allegati 6, 7, 8, e 9.  Diverse e importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della Delibera 156/2008.
Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE (attestato di prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste.

Scarica Delibera APE: EmiliaRomagna-delibera1275/2015

Scarica Delibera Requisiti minimi:Emilia Romagna DGR 967-2015 attuazione DM requisiti minimi

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 967 del 20 luglio 2015 dedicata ai requisiti minimi di prestazione  energetica degli edifici. La delibera è in accordo con i decreti sull’efficienza energetica nazionali (DM 26/06/2015) per i temi dei requisiti minimi, degli ambiti di applicazione e delle relazioni tecniche. Molti articoli della parte 1 e della parte 2 della DAL 156/08 e s.m. sono sostituiti dal 1 di ottobre 2015.

Di seguito è possibile consultare la Delibera, una breve sintesi ANIT sull’argomento e la nuova GUIDA ANIT sul tema, aggiornata con le ultime disposizioni normative.

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Sintesi ANIT – Confronto tra Regolamento regionale e Decreti nazionali

Scarica la Guida Emilia Romagna (solo per i soci ANIT)

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