È disponibile la nuova versione della Guida ANIT Regione Lombardia, dedicata all’applicazione dei Requisiti Minimi in Lombardia per gli interventi di efficienza energetica in edilizia.

La guida descrive le regole previste dal DDUO 6437/2026, in vigore dal 3 giugno 2026, e rappresenta uno strumento di aggiornamento tecnico per i professionisti che operano nel settore della progettazione energetica degli edifici.

Requisiti Minimi in Lombardia: il quadro normativo aggiornato

Il DDUO 6437/2026 è stato pubblicato da Regione Lombardia insieme alla DGR 6153/2026 per allineare i regolamenti regionali al nuovo quadro nazionale.

L’aggiornamento regionale tiene conto delle disposizioni introdotte da:

  • DM 28/10/2025, per quanto riguarda i Requisiti Minimi;
  • DLgs 5/2026, per le fonti energetiche rinnovabili.

La nuova Guida ANIT approfondisce quindi l’applicazione delle regole in vigore in Lombardia dal 3 giugno 2026, fornendo un riferimento tecnico aggiornato per chi si occupa di efficienza energetica in edilizia.

Tutti i capitoli della guida sono stati revisionati

La presente versione della guida è stata completamente aggiornata: tutti i capitoli sono stati revisionati per descrivere le regole applicabili in Lombardia dal 3 giugno 2026.

L’obiettivo è offrire ai professionisti uno strumento operativo per orientarsi nel nuovo quadro regionale sui Requisiti Minimi e sulle disposizioni collegate alle fonti energetiche rinnovabili.

Download riservato ai Soci ANIT

La Guida ANIT Regione Lombardia è disponibile in download riservato ai Soci ANIT.

Diventare Socio ANIT consente di accedere alle pubblicazioni tecniche, agli strumenti di aggiornamento e agli altri vantaggi riservati ai professionisti del settore.

👉 Scarica la guida o diventa Socio ANIT:
https://www.anit.it/pubblicazione/guida-anit-regione-lombardia-3/

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 792 del 25 maggio 2026, che recepisce i requisiti minimi nazionali pubblicati nel DM 28/10/2025 e le nuove regole sull’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previste dal Dlgs 5/2026 (che modifica l’allegato 3 al Dlgs 199/2021).

Entrata in vigore

L’entrata in vigore del provvedimento si articola come segue:

a) le modifiche introdotte in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025  entrano in vigore dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;

b) le seguenti modifiche introdotte in recepimento del D.Lgs.5/2026, entrano in vigore dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:

– nuove soglie per l’integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1(art. 1, comma b), D.3.2;

– previsione relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali.

c) decorsi 180 giorni dalla data di approvazione della DGR (25 maggio 2026), la previsione di cui al precedente punto b), relativa all’utilizzo di sistemi basati sull’effetto Joule, si applica esclusivamente a condizione che l’edificio consegua la classe energetica A ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima;

Varianti in corso d’opera

Per le varianti in corso d’opera la DGR indica di riferirsi al quadro legislativo in vigore al momento della richiesta del titolo abilitativo:

d) Per le varianti in corso d’opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell’approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell’Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio.

Per approfondire

Abbiamo pubblicato il testo integrale della nuova DGR 792 e il testo coordinato messo a punto dalla Regione nella sezione legislativa del nostro sito. A breve metteremo a disposizione dei soci ANIT la nuova Guida per l’Emilia Romagna aggiornata con le nuove indicazioni.

Scarica il testo completo dei provvedimenti legislativi

Da oggi, 3 giugno 2026, entra in vigore il DM 28 ottobre 2025 sui Requisiti Minimi. Il decreto aggiorna il DM 26 giugno 2015 e introduce un nuovo quadro di riferimento per la progettazione energetica degli edifici, con effetti su nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi sugli edifici esistenti. Per progettisti, certificatori energetici, direttori lavori e tecnici impegnati nella redazione dell’APE e della relazione tecnica ex Legge 10, si tratta di un aggiornamento da considerare con attenzione nelle verifiche energetiche di progetto. Tra le principali novità introdotte dal decreto:

✅ valutazione più puntuale dei ponti termici;
✅ utilizzo delle superfici esterne lorde nei calcoli energetici;
✅ aggiornamento dell’edificio di riferimento;
✅ revisione di alcune verifiche energetiche nelle ristrutturazioni;
✅ aggiornamento dei riferimenti normativi per il calcolo della prestazione energetica.

Un punto particolarmente rilevante riguarda i ponti termici: il nuovo decreto introduce una valutazione più dettagliata, con possibili effetti sulle verifiche dell’involucro, sulla modellazione energetica e sul confronto con l’edificio di riferimento.
Anche l’utilizzo delle superfici lorde diventa un riferimento esplicito nei calcoli energetici, contribuendo a rendere più uniforme l’applicazione delle verifiche.
Le modalità di redazione dell’APE non cambiano formalmente, ma il nuovo quadro metodologico può incidere sui risultati della valutazione energetica, sul confronto con l’edificio di riferimento e, di conseguenza, sulla classe energetica finale.
Per i titoli abilitativi richiesti nel regime precedente continuano a valere le regole del DM 26 giugno 2015.
Per supportare i professionisti in questa fase di aggiornamento, ANIT mette a disposizione:

🔹 il testo del DM 28 ottobre 2025;
🔹 la Guida ANIT “Requisiti Minimi Nazionali”, riservata ai Soci ANIT
🔹 i software aggiornati per il calcolo di tutti i parametri, versione demo gratuita di 30 giorni
🔹 corsi di formazione tecnica sui nuovi Requisiti Minimi e la relazione Legge 10

👉 Scarica il testo del decreto e consulta la pagina dedicata:
https://www.anit.it/norma/dm-28-ottobre-2025-requisiti-minimi

👉 Sei Socio ANIT? Accedi alla Guida dedicata ai Requisiti Minimi Nazionali.
https://www.anit.it/pubblicazione/guida-anit-requisiti-minimi-nazionali

👉 Scarica i nostri software per l’analisi dei requisiti minimi, demo gratuita per 30 giorni
https://www.anit.it/software-anit/

👉 Vuoi approfondire con un corso? Guarda l’elenco delle nostre proposte formative
https://www.anit.it/eventi-e-prodotti/corsi/

Pubblicata la nuova Guida ANIT sull’applicazione dei “Requisiti minimi” per gli interventi di efficienza energetica degli edifici secondo il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025 in vigore dal 3 giugno 2026. Nella Guida sono evidenziate le differenze rispetto al precedente riferimento legislativo (DM 26/6/2015) e i passaggi per individuare rapidamente l’elenco delle verifiche da riportare nella relazione tecnica “Legge 10”. Il download del documento è gratuito e riservato ai Soci ANIT.

Scarica subito la Guida

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025 il decreto ministeriale DM 28 ottobre 2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisisti minimi degli edifici”.

Il decreto aggiorna i requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici da applicare nella progettazione in tutti gli ambiti (nuovi edifici ed interventi su edifici esistenti).

L’entrata in vigore avverrà il giorno 3 giugno 2026: per i titoli abilitativi richiesti fino a questa data continuano a valere le regole contenute nell’allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015.

A breve pubblicheremo la Guida ANIT aggiornata con i nuovi requisiti. Seguirà l’aggiornamento dei software di calcolo e la calendarizzazione di momenti di approfondimento e aggiornamento.

Scarica il testo del decreto

Lunedì 17 giugno 2024, si e’ svolto un webinar gratuito dedicato ai Soci ANIT per approfondire le tematiche legate ai nuovi Requisiti minimi.

L’evento è stato il primo di una serie di Incontri con l’esperto riservati ai soci ANIT volti a fornire un servizio di aggiornamento sulle possibili evoluzioni normativo legislative.

Requisiti minimi di efficienza energetica: cosa cambierà per l’involucro edilizio

La nuova EPBD ha delineato la strada che ogni Paese deve percorrere per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030.

Entro il 2026 l’Italia dovrà provvedere al suo recepimento e, nel frattempo, adeguarsi alle richieste stringenti apportando modifiche alla propria legislazione.

Per questo motivo è in elaborazione un nuovo decreto requisiti minimi che cambierà in modo sostanziale l’approccio alle verifiche di involucro.

Orario del convegno e informazioni utili

Il convegno si svolgerà sulla piattaforma GotoWebinar.
Attivazione collegamento: ore 10.45
Inizio convegno: ore 11.00
Domande & Risposte: ore 12.30

L’incontro è a partecipazione gratuita, previa registrazione sul sito, ed è riservato ai Soci ANIT.

Iscriviti al webinar

Abbiamo pubblicato una nuova versione della guida ANIT “Requisiti Minimi Nazionali” aggiornata a settembre 2023. La guida è disponibile al download per i Soci ANIT.

Guida ANIT “Requisiti Minimi Nazionali”

La guida analizza le regole nazionali in tema di requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici e certificazione energetica. Nel documento è proposto un metodo tabellare per individuare in pochi passaggi le verifiche da rispettare con la relazione tecnica “Legge 10”.

La nuova versione della guida, è aggiornata con le disposizioni del DM 26/6/2015 entrato in vigore il 1° ottobre 2015; delle FAQ ministeriali sull’applicazione dei requisiti minimi; del DLgs 48/2020 di attuazione della Direttiva 844/2018; del DLgs 199/2021 sulla copertura da fonti rinnovabili.

Scarica la guida.

La Regione Emilia-Romagna ha modificato la normativa tecnica che regola i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e gli attestati di prestazione energetica (APE), con due delibere della Giunta del 19 ottobre 2020.

L’obiettivo è quello di armonizzare le disposizioni regionali con la disciplina normativa nazionale per la sopravvenuta evoluzione normativa e di fornire chiarimenti ed approfondimenti alle questioni sorte in fase applicativa della normativa stessa.

Le delibere sono state pubblicate sul Bur n. 418 del 3 dicembre 2020:

  • Delibera Giunta regionale 19 ottobre 2020, n. 1383, recante “Modifiche all´atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016”.
  •  Delibera Giunta regionale 19 Ottobre 2020, n. 1385, recante “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i.”.

Sullo stesso Bollettino Ufficiale Regionale è stata pubblicata la Delib. G.R. Emilia Romagna 09/11/2020, n. 1548 “Rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 1383 del 19/10/2020”; la deliberazione ha sostituito l’Allegato 1 parte integrante “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici – Testo coordinato”, inserito nel sistema degli atti e pubblicato in una versione precedente al parere del CAL, per mero errore materiale.

La Regione Liguria ha adeguato la normativa regionale vigente in materia di rendimento energetico degli edifici ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015.
Gli attestati di prestazione energetica possono essere realizzati con i software commerciali con possibilità di esportare il formato .xml.
Entro fine settembre 2017 è prevista l’implementazione del formato .xml v5 (esteso).
Vai ai documenti legislativi
Vai al sito della Regione Liguria

Il 1 luglio 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina relativa alla certificazione energetica in accordo con DGR 1824/16 coerente con i DM 26 giugno 2015. Il catasto energetico regionale è predisposto per l’importazione dei file.xml v5 (esteso). I requisiti minimi sono invece disciplinati dalla DGR 272/16 che riprende il DM requisiti minimi con qualche variazione.
Vai ai documenti legislativi
Vai al sito della Regione Valle d’Aosta

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