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Norme Acustica
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Diventa socioLombardia – L.R. n° 13/2001 – Art. 7
Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
4. Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.
5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
(Nota ANIT – Il testo riportato comprende le modifiche introdotte dall’art. 22 della Legge regionale di semplificazione 2020)
DPR n° 459/1998 – Traffico ferroviario
Il D.P.R. definisce i limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
All’Art. 4 comma 5 (e all’Art. 5 comma 3) riporta che:
[…] qualora i valori […] non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
D.M. 16/03/1998 – Tecniche di misura
Il decreto specifica le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.
Trento – D.P.G.P. n. 43-115/Leg-1998 – Art. 13
Progettazione degli edifici
1. Ai fini della prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici restano applicabili le norme tecniche stabilite dall’articolo 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, nonché dagli articoli 14, 15 e 21, comma 2, del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. Fermo restando il carattere orientativo dei contenuti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., la relazione acustica prevista dalle citate norme deve attestare l’avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.G.P. 4 agosto 1992,
n. 12-65/Leg..
2. Le disposizioni citate al comma 1 si applicano esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione, alle ristrutturazioni e agli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove.
3. La realizzazione degli interventi soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, in assenza della relazione acustica o in difformità a quanto in essa contenuto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.