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Norme Acustica

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Calabria – L.R. n° 34/2009 – Art. 24

Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici

  1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa dell’emanazione dello specifico D.P.C.M. che regolamenta in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l’Assessorato all’Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
  1. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell’articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
  1. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  1. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
  1. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell’atto.
  1. L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d’impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.
  1. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
Sardegna – DEL. 62/9 del 2008 – Allegato Parte VI

In Sardegna il tema dell’acustica è definito nell’Allegato della Deliberazione N. 62/9 del 14.11.2008

La Parte VI dell’Allegato tratta il tema dei requisiti acustici passivi.

Tale Parte VI è stata modificata con l’Allegato alla Deliberazione N. 18/19 del 5.4.2016.

Friuli Venezia Giulia – L.R. n° 16/2007 – Art. 29

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, “sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale (Nota ANIT: modifica introdotta da L.R. 5-12-2008, n.16)“, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Umbria – L.R. n° 1/2015 e Regolamento n° 2/2015

Legge Regionale n° 1/2015 – Art. 196 – Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all’articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III . Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell’intervento.

2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini dell’agibilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

(*) Nota: L’art. 7, comma 1, lettera f) riporta la seguente definizione: “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale;

 

Regolamento regionale n°2/2015 – Art. 128 – Progetto acustico

1. I progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 196 del TU devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1 , sottoscritto da tecnici competenti in acustica ambientale, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il titolo abilitativo. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. All’ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini dell’agibilità dell’edificio. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.