Nei mesi estivi il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.

Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici. Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.

Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore  prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore. Tema di particolare attualità, visto il proliferare di questa tipologia di impianti negli interventi di riqualificazione energetica.

Entrambi i documenti possono essere scaricati, insieme a tutte le altre circolari di chiarimento del DPCM 5-12-1997, a questo link

Basta rispettare le prescrizioni di legge per ottenere comfort acustico abitativo?

Proponiamo alcune semplici considerazioni su questo tema.
I Soci possono approfondire l’argomento con la GUIDA ANIT DI ACUSTICA EDILIZIA.

   

Facciamo il punto
Il documento legislativo che definisce a livello nazionale i limiti da rispettare per i requisiti acustici passivi degli edifici è il ben noto DPCM 5-12-1997. Un decreto entrato in vigore 21 anni fa (il 20 febbraio 1998!) che specifica le prescrizioni per isolamento ai rumori aerei, facciate, calpestio e impianti.

In questa sede non approfondiremo i contenuti del DPCM. Chi ancora non lo conosce può fare riferimento ai link al termine dell’articolo. Vogliamo invece proporre alcune considerazioni in merito a una domanda che spesso viene posta da chi opera nel mondo dell’edilizia. Se rispetto i limiti del Decreto ottengo comfort acustico? O serve qualcosa di più?

Da cosa dipende il comfort acustico?
Quando si parla di “Comfort acustico abitativo” generalmente ci si concentra sulla necessità di non essere disturbati dai rumori che provengono dall’esterno e da altre unità immobiliari. Ma la percezione del disturbo dipende da molti aspetti, alcuni del tutto soggettivi.

In questo articolo evidenziamo soltanto che la sensazione di comfort dipende in modo significativo dal livello sonoro della sorgente disturbante e dal livello presente nell’ambiente disturbato (a sorgente spenta). Semplificando molto: una sorgente di rumore non viene percepita se nell’ambiente ricevente c’è un livello di pressione sonora piuttosto elevato. Si pensi ad esempio a un ufficio piuttosto rumoroso nel quale, a finestre chiuse, non si percepisce il rumore del traffico stradale. Oppure, al contrario, una sorgente poco disturbante può essere chiaramente udita in un ambiente con un basso livello di rumore, come una camera da letto molto silenziosa in periodo notturno.

Il DPCM 5-12-1997 prende in considerazione questi aspetti? La risposta è no.

I limiti del Decreto sono indipendenti dai livelli sonori sopra citati. La prestazione di isolamento ai rumori aerei (R’w) riguarda il solo sistema costruttivo. L’isolamento di facciata (D2m,nT,w) non considera il livello di rumore esterno. Il livello di calpestio (L’nw) si misura azionando una sorgente standardizzata e i limiti sugli impianti (LASmax e LAeq) non considerano il livello di rumore esistente nell’ambiente ricevente.

Pertanto in alcune situazioni i valori limite potranno essere considerati adeguati. In altre risulteranno necessariamente insufficienti.

Siamo solo “recettori sensibili” o anche “sorgenti di rumore”?

Bboy doing some stunts - Street artist breakdancing outdoors

Oltre alla necessità di isolarsi rispetto ai rumori estranei all’unità immobiliare, a nostro avviso è altrettanto importante considerare anche un altro aspetto. Una abitazione acusticamente confortevole deve dare la possibilità a chi la abita di poter fare “un po’ di rumore” senza il timore di disturbare i vicini di casa.

Non sempre infatti una casa isolata dai rumori altrui non genera disturbo verso le altre U.I. Si pensi ad esempio ad un appartamento all’ultimo piano, perfettamente isolato rispetto ai rumori aerei. Gli utilizzatori non sentono i vicini al piano di sotto, ma li possono disturbare con rumori da calpestio e scarico del WC.

Il DPCM 5-12-1997 prende in considerazione questo aspetto? In questo caso la risposta è sì.

Tutte le unità immobiliari che compongono un edificio di nuova costruzione devono rispettare i limiti del Decreto, e quindi devono essere considerate sia come ambienti “riceventi” che “emittenti”.

Raccomandiamo quindi particolare attenzione quando si affronta la ristrutturazione di un singolo appartamento. A volte viene sottovalutato il tema dell’acustica e il possibile disturbo generato verso i vicini di casa. Ricordiamo però che varie circolari ministeriali, leggi regionali e regolamenti edilizi dei comuni, indicano chiaramente che è obbligatorio rispettare il DPCM 5-12-1997 in caso di ristrutturazione. Due esempi molto semplici da non trascurare: se con l’intervento si introduce una nuova sorgente di rumore (ad esempio un nuovo WC) e non ci si preoccupa di isolarla, oppure per errore si peggiora la prestazione di isolamento al calpestio del solaio, la lite tra vicini è praticamente assicurata. E se dovesse nascere una causa in tribunale il coinvolgimento del professionista che ha seguito i lavori verrà di conseguenza.

 Rumori interni agli ambienti abitativi

Heating Radiator
Il “comfort acustico abitativo” è anche legato ai rumori prodotti all’interno degli ambienti abitativi. Ad esempio in una camera da letto non si può trascurare il disturbo generato da impianti regolati o progettati male, quali l’impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) o una valvola termostatica che “fischia” sul termosifone.

Su questo aspetto però il DPCM di fatto non prescrive limitazioni. Il Decreto infatti specifica che le misure devono essere eseguite in un “ambiente diverso da quello in cui il rumore si origina”.

Correlazione dei requisiti

acquario2Un’ultima considerazione. Per ottenere un adeguato comfort acustico molto spesso occorre analizzare contemporaneamente più requisiti. Ad esempio un intervento di isolamento acustico di facciata comporta un abbassamento del livello di rumore nell’abitazione e, di conseguenza, può far “emergere” rumori generati dai vicini di casa che prima non si percepivano.

Conclusioni
Quindi le prescrizioni del DPCM 5-12-1997 determinano comfort acustico abitativo? Sulla base delle considerazioni appena esposte risulta difficile rispondere in modo univoco alla domanda. Di certo però si può evidenziare che, in molti casi, i committenti hanno l’esigenza di raggiungere prestazioni di isolamento sensibilmente maggiori rispetto ai limiti di legge. Sia per non essere disturbati, che per non disturbare i vicini di casa.

Per evitare possibili contenziosi si raccomanda quindi di verificare sempre quali sono le richieste di isolamento ai rumori del cliente, e se è stato indicato qualcosa a capitolato. Inoltre è sempre necessario controllare se vi sono ulteriori obblighi legislativi in aggiunta al DPCM (ad es. leggi regionali, regolamenti edilizi, Decreto CAM, ecc.). La GUIDA ANIT DI ACUSTICA è un utile strumento per approfondire le prescrizioni in vigore e l’entità dei limiti di legge.

L’obiettivo di isolamento, definito tra le parti, potrà essere raggiunto realizzando un progetto acustico preliminare, controllando la corretta posa di materiali e sistemi costruttivi e verificando i risultati con misure in opera al termine dei lavori.

Per chi vuole approfondire
Strumenti e iniziative utili per approfondire i temi trattati nell’articolo sono:

È strano pensare che il DPCM 5-12-1997, decreto sui requisiti acustici degli edifici che sarà tra i temi del prossimo CONGRESSO ANIT , ha ormai più di vent’anni!

Sembra che la normativa di acustica edilizia si è fermata agli anni ’90, anche se il nostro “ambiente acustico quotidiano” si è radicalmente modificato e sono passati 4 Presidenti della Repubblica e 11 Presidenti del Consiglio.

In realtà non è proprio così. Sono successe un bel po’ di cose.

In due decenni sono stati pubblicati almeno 8 documenti ministeriali di chiarimento sul Decreto, 9 Regioni hanno definito nella propria legislazione come si applicano i requisiti del DPCM e molti regolamenti edilizi comunali hanno introdotto il tema dell’acustica edilizia.

Inoltre c’è stata una importante evoluzione per la normativa tecnica di riferimento. Sono state più volte aggiornate le norme UNI per misure in opera e calcoli previsionali, sono stati pubblicati nuovi documenti per la “corretta posa acustica” dei sistemi costruttivi e, a luglio 2010, la UNI 11367 ha introdotto anche nel nostro Paese il tema della Classificazione acustica delle unità immobiliari, richiamata negli appalti pubblici dal recente “Decreto CAM” sui Criteri ambientali minimi.

Cosa succederà nel prossimo futuro?
Non è dato sapere se verrà proposto un nuovo decreto sull’acustica edilizia. Gli ultimi due tentativi del 2010 e 2016 non sono andati a buon fine. Al momento però risultano in revisione molte norme: la UNI TR 11175 per i calcoli previsionali, la UNI 11532 sulle caratteristiche acustiche interne degli ambienti confinati, le norme che trattano l’incertezza di misura. Infine, visto che molto probabilmente verrà pubblicata una nuova norma internazionale sulla classificazione acustica, è in previsione l’aggiornamento della UNI 11367.

A breve ci saranno quindi un bel po’ di novità da analizzare. Per questo stiamo organizzando una specifica sessione sul tema dell’acustica edilizia al prossimo CONGRESSO ANIT in programma il prossimo 29 novembre a Milano.

Di seguito alcuni link per approfondire i temi dell’articolo.


PER APPROFONDIRE:

Prenota il tuo posto al CONGRESSO ANIT

Consulta il DPCM 5-12-1997 e tutte le circolari di chiarimento

Scarica la GUIDA ANIT su CAM e ACUSTICA

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Google, il ben noto motore di ricerca, ha mosso i primi passi alla fine del 1997. Proprio come il DPCM 5-12-1997, decreto (certamente un po’ meno noto…) che definisce i requisiti acustici degli edifici e che sarà tra i temi del prossimo CONGRESSO ANIT. Negli ultimi 20 anni però Google si è costantemente rinnovato ed ha cambiato il mondo; la legislazione di acustica edilizia invece sembra essersi fermata agli anni ’90, anche se il nostro “ambiente acustico quotidiano” si è radicalmente modificato e sono passati 4 Presidenti della Repubblica e 11 Presidenti del Consiglio.

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In realtà sono accadute un bel po’ di cose. In due decenni sono stati pubblicati almeno 8 documenti ministeriali di chiarimento sul Decreto, 9 Regioni hanno definito nella propria legislazione come si applicano i requisiti del DPCM e molti regolamenti edilizi comunali hanno introdotto il tema dell’acustica edilizia.

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DPCM2

Inoltre c’è stata una importante evoluzione per la normativa tecnica di riferimento. Sono state più volte aggiornate le norme UNI per misure in opera e calcoli previsionali, sono stati pubblicati nuovi documenti per la “corretta posa acustica” dei sistemi costruttivi e, a luglio 2010, la UNI 11367 ha introdotto anche nel nostro Paese il tema della Classificazione acustica delle unità immobiliari, richiamata negli appalti pubblici dal recente “Decreto CAM” sui Criteri ambientali minimi.

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DPCM2

Cosa succederà nel prossimo futuro?
Non è dato sapere se verrà proposto un nuovo decreto sull’acustica edilizia. Gli ultimi due tentativi del 2010 e 2016 non sono andati a buon fine. Al momento però risultano in revisione molte norme: la UNI TR 11175 per i calcoli previsionali, la UNI 11532 sulle caratteristiche acustiche interne degli ambienti confinati, le norme che trattano l’incertezza di misura. Infine, visto che molto probabilmente verrà pubblicata una nuova norma internazionale sulla classificazione acustica, è in previsione l’aggiornamento della UNI 11367.

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DPCM2

A breve ci saranno quindi un bel po’ di novità da analizzare. Per questo stiamo organizzando una specifica sessione sul tema dell’acustica edilizia al prossimo CONGRESSO ANIT in programma il prossimo 29 novembre a Milano.
Di seguito alcuni link per approfondire i temi dell’articolo.
Un’ultima curiosità: se cercate “DPCM 5-12-1997” su Google, molto probabilmente il primo risultato sarà la pagina del sito ANIT dedicata al Decreto.


PER APPROFONDIRE:

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Consulta il DPCM 5-12-1997 e tutte le circolari di chiarimento

Scarica la GUIDA ANIT su CAM e ACUSTICA

Vent’anni fa “nasceva” il DPCM 5-12-1997, decreto che ha definito i limiti di isolamento acustico degli edifici, oggi ancora in vigore.

In questi due decenni ANIT ha contribuito a divulgarne la corretta applicazione, realizzando centinaia di eventi in tutta Italia e fornendo ai propri soci GUIDE DI CHIARIMENTO e il SOFTWARE ECHO per la verifica dei limiti di legge.

Ormai quasi tutti i professionisti del settore dovrebbero conoscere almeno i contenuti principali del Decreto…

Ma è proprio così?!?

Mettiti alla prova, gioca con noi  e scopri se anche tu conosci le regole dell’acustica edilizia!

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Oggi il DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” compie 18 anni!

Il Decreto, entrato in vigore il 20 febbraio 1998, è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia.

Per conoscere la sua storia… potete consultarne il testo e le circolari di chiarimento a questo link

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