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Norme Acustica

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Calcolo degli indici di valutazione

UNI EN ISO 717 Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio

  • Parte 1 – Isolamento di rumori aerei
  • Parte 2 – Isolamento di rumore di calpestio

Per approfondire

DPR n°227/2011 – Semplificazione relazioni impatto acustico

Il DPR 19-10-2011, n° 227 all’art. 4 indica che in alcuni casi e per certe attività non è necessario presentare in Comune le relazioni di impatto acustico previste dalla Legge quadro 447/1995.

Tali relazioni hanno lo scopo di verificare, in estrema sintesi, quanto una nuova opera/attività potrà disturbare i vicini “recettori sensibili”.

L’attestazione del rispetto dei limiti di legge può essere sostituita da una autocertificazione redatta da chi attiva la pratica.

Occorre però specificare però che le relazioni di impatto acustico devono comunque essere realizzate, proprio per valutare se i limiti di legge sono rispettati o meno. Le relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.

Di seguito è possibile scaricare il testo della legge.

Legge n° 106/2011 – Relazione acustica

La LEGGE n° 106 del 2011 all’Art.5 in estrema sintesi riporta che, in alcuni casi, non è più necessario presentare in Comune la “relazione acustica” e che l’attestazione del rispetto dei limiti di legge può essere sostituita da una autocertificazione redatta da chi attiva la pratica.

Occorre specificare che:

  • per “relazione acustica” si intendono le “valutazioni di clima acustico”, aventi lo scopo di verificare il livello di rumorosità di un’area.
  • le relazioni di clima acustico devono comunque essere realizzate, proprio per valutare se i limiti di legge sono rispettati o meno. Le relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.

Di seguito è possibile scaricare alcuni documenti di chiarimento e il testo della legge.

 

Leggi Comunitarie 2008 e 2009 (Legge n° 88/2009 e Legge n°96/2010)

La LEGGE 7/07/2009, n. 88 “Legge comunitaria 2008” all’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) ha chiesto la riscrittura dei Decreti nazionali correlati con l’inquinamento acustico.

Il comma 5 dell’articolo riporta alcune informazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5/12/1997. Tali informazioni sono state modificate l’anno successivo dalla Legge 4/06/2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009). La Sentenza  103/2013 della Corte di Cassazione ha però dichiarato incostituzionale il testo proposto nella Legge Comunitaria 2009.

Sembra pertanto tornare in vigore la formulazione della Legge Comunitaria 2008, secondo la quale:

In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti […], non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A prescindere da questo ANIT evidenzia che:

  • Il d.P.C.M. 5-12-1997 è ancora in vigore! Tale Decreto non è stato abrogato e gli edifici di nuova realizzazione devono essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti.
  • Si specifica che l’espressione “sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” deve essere necessariamente riferita ai “rapporti tra costruttori e acquirenti”. La data di entrata in vigore della Legge è il 29 luglio 2009.
  • La situazione relativa alla cause in tribunale resta comunque confusa. Alcuni analisti ritengono che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “decadono” anche le indicazioni della Legge Comunitaria 2008. Rimane quindi molto difficile prevedere gli esiti delle cause inerenti rapporti tra costruttore e acquirente sorti dopo il 29 luglio 2009.

minileggi Testo Legge Comunitaria 2008 art 11

Per approfondimenti:

miniguida GUIDA ANIT ACUSTICA