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Diventa socioDPR n°227/2011 – Semplificazione relazioni impatto acustico
Il DPR 19-10-2011, n° 227 all’art. 4 indica che in alcuni casi e per certe attività non è necessario presentare in Comune le relazioni di impatto acustico previste dalla Legge quadro 447/1995.
Tali relazioni hanno lo scopo di verificare, in estrema sintesi, quanto una nuova opera/attività potrà disturbare i vicini “recettori sensibili”.
L’attestazione del rispetto dei limiti di legge può essere sostituita da una autocertificazione redatta da chi attiva la pratica.
Occorre però specificare però che le relazioni di impatto acustico devono comunque essere realizzate, proprio per valutare se i limiti di legge sono rispettati o meno. Le relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.
Di seguito è possibile scaricare il testo della legge.
Legge n° 106/2011 – Relazione acustica
La LEGGE n° 106 del 2011 all’Art.5 in estrema sintesi riporta che, in alcuni casi, non è più necessario presentare in Comune la “relazione acustica” e che l’attestazione del rispetto dei limiti di legge può essere sostituita da una autocertificazione redatta da chi attiva la pratica.
Occorre specificare che:
- per “relazione acustica” si intendono le “valutazioni di clima acustico”, aventi lo scopo di verificare il livello di rumorosità di un’area.
- le relazioni di clima acustico devono comunque essere realizzate, proprio per valutare se i limiti di legge sono rispettati o meno. Le relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.
Di seguito è possibile scaricare alcuni documenti di chiarimento e il testo della legge.
Leggi Comunitarie 2008 e 2009 (Legge n° 88/2009 e Legge n°96/2010)
La LEGGE 7/07/2009, n. 88 “Legge comunitaria 2008” all’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) ha chiesto la riscrittura dei Decreti nazionali correlati con l’inquinamento acustico.
Il comma 5 dell’articolo riporta alcune informazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5/12/1997. Tali informazioni sono state modificate l’anno successivo dalla Legge 4/06/2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009). La Sentenza 103/2013 della Corte di Cassazione ha però dichiarato incostituzionale il testo proposto nella Legge Comunitaria 2009.
Sembra pertanto tornare in vigore la formulazione della Legge Comunitaria 2008, secondo la quale:
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti […], non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
A prescindere da questo ANIT evidenzia che:
- Il d.P.C.M. 5-12-1997 è ancora in vigore! Tale Decreto non è stato abrogato e gli edifici di nuova realizzazione devono essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti.
- Si specifica che l’espressione “sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” deve essere necessariamente riferita ai “rapporti tra costruttori e acquirenti”. La data di entrata in vigore della Legge è il 29 luglio 2009.
- La situazione relativa alla cause in tribunale resta comunque confusa. Alcuni analisti ritengono che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “decadono” anche le indicazioni della Legge Comunitaria 2008. Rimane quindi molto difficile prevedere gli esiti delle cause inerenti rapporti tra costruttore e acquirente sorti dopo il 29 luglio 2009.
Testo Legge Comunitaria 2008 art 11
Per approfondimenti:
Calabria – L.R. n° 34/2009 – Art. 24
Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici
- Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa dell’emanazione dello specifico D.P.C.M. che regolamenta in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l’Assessorato all’Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell’articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
- A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
- Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell’atto.
- L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d’impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.
- L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.